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AMMINISTRAZIONE
05/11/2003

Il sistema etico nazionale e l’etica delle burocrazie.

Il sistema etico nazionale e l’etica delle burocrazie.

del prof. Rosario Scalia

Presidente del Comitato Scientifico Acsel

1. Esiste ancora l’etica del burocrate?

Nel corso della nostra attività di ricerca e di analisi, ormai trentennale, sui comportamenti degli operatori delle pubbliche istituzioni, così come anche di quelli che costituiscono il “nucleo duro” delle aziende che forniscono servizi pubblici, abbiamo avuto modo di maturare un convincimento, che il sistema amministrativo nazionale ha ben funzionato, dal 1957 al 1972 (anno di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 sulla riforma della dirigenza pubblica), in quanto le regole poste a presidio della correttezza della sua azione erano essenziali, chiare, univoche.

Erano regole – quelle elaborate ed espresse nel testo del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato) – che costituivano il portato di un sistema etico che aveva trovato nella Costituzione una puntuale definizione.

La fonte principale, quindi, del sistema etico nazionale continua ad essere costituita dalla Carta costituzionale votata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Solo che nel periodo successivo agli anni ’60 (anni 1970-1980 ed oltre) si assiste ad una riscrittura del sistema delle relazioni sindacali all’interno della Pubblica Amministrazione; e, al contempo, alla diffusa convinzione che siano

venuti meno i valori di onestà (rispetto della legislazione degli obblighi e dei doveri) e di trasparenza nella elaborazione e gestione dei processi decisionali interessanti la finanza pubblica; valori che avrebbero dovuto presidiare i comportamenti sia degli attori politici che di quelli amministrativi (burocrazie) del Paese.

Nel 1994, per la prima volta, nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana, si dispone che ogni dipendente pubblico, all’atto del suo ingresso in carriera, aderisca ai precetti contenuti in un documento: il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Nel 2000, il testo di tale “Codice” verrà riscritto.

Il datore di lavoro pubblico (Stato), a norma dell’art. 58 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è chiamato, sulla base dell’art. 28 Cost., che costituisce norma che fa sistema con l’art. 97 Cost., là dove opera il richiamo al principio del buon andamento così come a quello dell’imparzialità, a dover elaborare il complesso degli obblighi e dei divieti cui deve sottostare l’operatore pubblico.

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* Rosario Scalia, consigliere della Corte dei conti, è docente di “contabilità degli enti pubblici” presso la LUMSA, Roma.

E’ socio fondatore del Centro studi “Max Weber”.

Ed è ovvio che il sistema degli obblighi e dei divieti non potrà mai essere uguale a quello che è chiamato a rispettare un lavoratore/dipendente da impresa/da azienda privata.

Possiamo affermare, proprio oggi, a ridosso della legge n. 131 del 2003, che assicura attuazione alla legge costituzionale n. 3/2001, che l’etica delle burocrazie trova fondamento ancora nel sistema delle responsabilità che la Carta costituzionale ha inteso tratteggiare; e che il Parlamento nazionale, unico organo ad esercitare potestà legislativa in materia, ha inteso attuare nel corso di questi anni.

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