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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
06/06/2007

L'Indennità per specifiche responsabilità

A cura di Arturo Bianco (fonte:www.comune.roma.it)

Con l'indennità per le specifiche responsabilità i contratti vogliono premiare l'impegno più forte, in termini di attribuzioni, richiesto ad alcuni dipendenti. Essa è stata istituita dal CCNL 1.4.1999, articolo 17, comma 2, lettera f). La sua struttura è rimasta fino ad oggi invariata, ma la sua misura è stata dapprima modificata dal CCNL 22.1.2004 e, per la abolizione del minimo e l'aumento del massimo, dal CCNL 9.5.2006.

Possono beneficiare di questo compenso dipendenti di categoria B, C e D, a condizione che non siano titolari di posizione organizzativa e che svolgano appunto compiti di specifica responsabilità. Le norme del contratto collettivo nazionale lasciano un ampio margine alla contrattazione decentrata integrativa, che è chiamata a definire il quantum delle risorse, ad individuare i soggetti ed a fissare la misura dei compensi, che ovviamente possono essere differenziati, anche per categorie, scelta che non solo è possibile, ma che per molti versi è anche auspicabile. Da questa scelta derivano rilevanti conseguenze: abbiamo infatti notevoli e radicali differenze tra le condizioni di applicazione della indennità nelle singole amministrazioni locali.

Si deve evidenziare che l'Inpdap in una propria nota ritiene che il compenso possa essere corrisposto a dipendenti di categoria B e C solo in assenza di personale di categoria D, ma questa non è la interpretazione fornita dall'Aran. Questo compenso viene, nella gran parte delle amministrazioni, concretamente attribuito ai dipendenti chiamati a sostituire i vertici della articolazione organizzativa in caso di assenza e/o che sono individuati come responsabili di quei procedimenti che hanno un maggiore rilievo e/o un più elevato grado di complessità, soprattutto in termini di rilevanza esterna e/o che sono investiti di specifici compiti di coordinamento di altri dipendenti, ad esempio i capisquadra.

La contrattazione nazionale fissa esclusivamente la cornice entro cui disciplinare l'applicazione dell'istituto: esso deve essere collegato ad incarichi di specifico rilievo, possono beneficiarne dipendenti di categoria D, C e B, la misura non può superare 2.500 euro annui ed occorre un provvedimento formale di attribuzione dell'incarico.

IL CONTENUTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Il contratto decentrato integrativo svolge un ruolo centrale. Esso deve in primo luogo fissare la quota di fondo per le risorse decentrate che è destinata al finanziamento di questa indennità. Tale ripartizione può essere effettuata annualmente, essendo compresa nell'ambito della ripartizione del fondo. Il finanziamento è previsto a carico della parte variabile, ma come per tutti gli istituti finanziati da tale voce è prevista la possibilità di utilizzare le quote non spese della parte stabile del fondo. E' evidente, come approdo operativo, che nelle singole amministrazioni potremo avere differenze assai sensibili sulla quantità di risorse da destinare a questa indennità, con l'effetto che in talune amministrazioni essa sarà largamente utilizzata ed in altre sarà poco utilizzata.

Occorre, ed è questa la seconda attribuzione, definire nel contratto decentrato integrativo se i destinatari potenziali della indennità sono i dipendenti delle categorie B, C e D o solo di taluna/e di queste categorie. La scelta è rimessa dal contratto nazionale a quello decentrato integrativo che gli enti ed i soggetti sindacali sono chiamati a stipulare con valenza quadriennale. Il che può, anche su questo versante, modificare significativamente la condizione tra le singole amministrazioni.

Strettamente correlata a tale intesa è la definizione dei criteri di attribuzione della indennità. Occorre cioè dare un significato concreto alla formula usata dal contratto nazionale "specifiche responsabilità". Appare come scelta preferibile che l'erogazione di questa indennità sia limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, a partire dai casi in cui il dipendente è delegato alla adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna ovvero in ragione della specifica complessità dei procedimenti. Ovvero può essere limitata alla sola sostituzione del titolare di posizione organizzativa, ovviamente nei casi in cui non occorre conferire mansioni superiori.

Il contratto decentrato integrativo deve altresì fissare la misura del compenso, entro la forcella prevista dal CCNL 9.5.2006, cioè entro il tetto massimo di 2.500 euro annui lordi. Ricordiamo che tale contratto ha variato la misura precedentemente fissata dal CCNL 22.1.2004, cioè tra 1.000 e 2.000 euro annui, la quale a sua volta aveva variato la misura fissata dal CCNL 1.4.1999, che era compresa tra 1 e 2 milioni di lire. Da sottolineare, oltre all'innalzamento del tetto massimo, che vuole stimolare la contrattazione decentrata ad utilizzare questa indennità nel caso di sostituzione del titolare di posizione organizzativa, l'avvenuta abrogazione della soglia minima. La misura può essere differenziata dai singoli contratti decentrati, anche per fasce, in base alla importanza degli incarichi di specifica responsabilità ovvero alla categoria di inquadramento.

L'ALTRA INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Ricordiamo che il CCNL 22.1.2004 ha previsto una nuova indennità, entro il tetto massimo di 300 euro annui, per specifiche figure professionali che, nella gran parte dei casi, sono chiamate a svolgere compiti di specifica responsabilità. Anche in questo caso le decisioni sulla istituzione e sulla quantità di risorse da destinare a questo scopo, nonché sulla misura, nonché sulla individuazione dei soggetti destinatari sono rimesse alla contrattazione decentrata integrativa. In particolare, il contratto decentrato integrativo deve definire i rapporti tra le due indennità per le quali la contrattazione nazionale individua nello svolgimento di compiti di specifiche responsabilità la fattispecie. Basti pensare alla fissazione dei relativi ambiti, alla possibilità di sovrapposizione dei compensi ed alla cumulabilità, anche in misura ridotta, nel caso di svolgimento di più incarichi che possono essere remunerati.

LO SPAZIO DECISIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI

In base alle scelte contenute nel contratto decentrato integrativo le amministrazioni devono dare attuazione concreta a questo istituto, individuando i concreti destinatari della indennità e fissandone la relativa misura. Questa scelta deve essere effettuata dai singoli dirigenti, costituendo un tipico atto di gestione del rapporto di lavoro svolto con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro. Appare inevitabile che questo atto sia preceduto dalla preventiva ripartizione della quantità di risorse spettante ad ogni articolazione organizzativa dell'ente. I dirigenti, nella attribuzione degli incarichi di specifica responsabilità, dovranno così tenere conto sia dei vincoli dettati dal contratto nazionale che dalla quantità di risorse a propria disposizione per questa finalità.

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