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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
14/06/2007

Le sezioni regionali della Corte dei Conti sul conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

A cura di Arturo Bianco (Fonte:www.comune.roma.it)

consulente Anci

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base delle modifiche apportate dal DL n. 223/2006 (cd Bersani Visco) al Dlgs n. 165/2001, possono essere conferiti solo per elevate professionalità o anche per quelle medie? Le risposte fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti divergono nettamente su questo aspetto di grande rilievo. La risposta estensiva è formulata dalla sezione della Toscana, con il parere n. 7 del novembre 2006, che è stato il primo su questo tema. La risposta limitativa è contenuta nel parere n. 3/2007 della sezione regionale della Corte dei Conti del Piemonte ed è stata ripresa nel parere n. 9/2007 della sezione regionale pugliese della magistratura contabile. Ovviamente l'essere le risposte divergenti mette le amministrazioni in una condizione di difficoltà e di incertezza.

COCOCO ANCHE PER INCARICHI DI MEDIA PROFESSIONALITA'

Per il parere n. 7 del 2006 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, devono essere considerate escluse dalla disciplina dettata dal nuovo testo dell'articolo 7 del Dlgs n. 165/2001 per come riformulato dal DL n. 223/2005, "le collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario ovvero privo della particolare competenza specialistica degli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Tali rapporti - disciplinati come rapporti di lavoro autonomo (o parasubordinato) di media professionalità (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276) - trovano una specifica disciplina nell'art. 1, comma 116 della citata legge 311/2004 e, in quanto caratterizzati dalla continuità della prestazione e da un potere di direzione dell'amministrazione, sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative. Nel caso in cui occorra far fronte ad un deficit di natura quantitativa e non qualitativa, resta pertanto ancora possibile utilizzare tali forme di collaborazione accanto ad altre figure flessibili di rapporto di lavoro, i cui contratti non devono essere trasmessi alle Sezioni regionali di controllo. Rimane in ogni caso fermo il principio della autosufficienza dell'organizzazione degli enti che sono obbligati a svolgere le funzioni e i servizi di loro competenza con il proprio personale. Anche in tal caso solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze non esistenti all'interno della struttura amministrativa è quindi possibile ricorrere a tali forme di collaborazione". In altri termini, questa pronuncia opera una distinzione all'interno delle cococo tra gli incarichi relativi allo svolgimento di attività ordinarie e quelle di elevato contenuto specialistico. Solo quest'ultima categoria è assimilata, per la disciplina legislativa, agli incarichi di collaborazione occasionale. L'altra categoria continua invece ad essere un sostanziale ibrido tra i rapporti di lavoro autonomo e quelli di lavoro subordinato, per cui presenta requisiti che sono del tutto peculiari.

COCOCO SOLO PER INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'

Per il parere n. 3/2007 della sezione regionale della Corte dei Conti del Piemonte, che nella sostanza è stato fatto proprio anche dalla sezione pugliese, "le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, solo per prestazioni altamente qualificate. Questo presupposto, al pari degli altri, è richiesto sia per i rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale, sia per quelli con le caratteristiche proprie della collaborazione coordinata e continuativa, ovvero con una certa continuità della prestazione professionale ed un potere di direzione e coordinazione da parte dell'amministrazione". Questo parere, in altri termini, interpreta le disposizioni del nuovo testo dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, nel senso che la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e quella per gli incarichi di collaborazione occasionale è comune. Ricordiamo che questa è anche l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Interno.

L'INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

Il parere n. 3/2007 della sezione piemontese della Corte dei Conti precisa che "risulta riaffermato l'obbligo di invio, alle competenti Sezioni della Corte dei conti, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato, ovvero di quei rapporti di lavoro che, presentando le caratteristiche proprie di questa forma autonoma di collaborazione (continuità della prestazione e potere di coordinamento della prestazione), e stipulati nel rispetto dei presupposti giuridici stabiliti dal citato articolo 7, comma 6, risultino riconducibili alla tipologia di atti previsti dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005. Tale obbligo di trasmissione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deve ritenersi sussistere anche per gli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs. n. 165 del 2001, per la redazione di uno specifico prodotto, come un piano regolatore o un singolo progetto, in quanto riconducibili alla tipologia di atti previsti dal citato articolo 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005. Fra l'altro, quest'ultima norma, abrogando l'articolo 1, commi 11 e 42, della legge n. 344 del 2004, ha anche eliminato l'esenzione originariamente prevista per gli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

GLI ALTRI REQUISITI

Il nuovo testo dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del Dlgs n. 165/2001 pone le altre condizioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione. In primo luogo, occorre che sia accertata la impossibilità soggettiva ed oggettiva, cioè che manchino le professionalità ovvero che esse non possano essere utilizzate per le finalità per le quali vengono conferiti gli incarichi. Gli incarichi devono inoltre essere conferiti a esperti di comprovata esperienza. Un importante elemento di novità delle nuove disposizioni è costituito dall'ancoraggio a specifici programmi o obiettivi, operando una significativa distinzione rispetto alle attività ordinarie, cioè nello stesso segno che caratterizza la legge cd Biagi per i soggetti privati. Si deve inoltre sottolineare la necessità di determinare le modalità di svolgimento degli incarichi e le regole per la determinazione del compenso. Un elemento di notevole importanza è infine costituito dalla necessità che le amministrazioni si diano regole per il conferimento e per la selezione dei collaboratori. Tali regole devono essere contenute in specifiche norme regolamentari e prevedere la utilizzazione di procedure di tipo comparativo: il conferimento degli incarichi non è legato a rapporti di tipo fiduciario: essi devono esser motivati.

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