Torna alla homepageIniziativeQuesitiNewsFormazione OnlineChi siamoCome associarsiContattiLink
   

2760461 utenti hanno
visitato il sito di Acsel

 
LAVORI PUBBLICI
08/11/2007

"Appalti news" n. 34/2007

Anno I - Numero 34/2007

**********

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali

www.acselweb.it

Prot.n.00086/2007

appalti-news

***********

Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall’articolo 23, comma 1, linea “a” del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 « e in favore del prezzo più basso »: . tra gli elementi da valutare vi può essere l’entità di un contributo da riconoscere all’Amministrazione?

E’ assolutamente illegittima una lettera d’invito nella quale un’Amministrazione, dopo avere in premessa precisato che nell’offerta il concorrente avrebbe dovuto indicare l’entità del contributo annuo anticipato che esso intendeva erogare in favore dell’Azienda per acquisti di attrezzature o per altre finalità, indicata che l’aggiudicazione sarebbe stata fatta a favore di chi avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, e che le prestazioni sarebbero state pagate applicando le vigenti tariffe stabilite dalla prefettura: in conclusione, secondo la normativa risultante dalla lettera d’invito e dal capitolato speciale, il corrispettivo era compreso tra il massimo e il minimo fissati dalle tariffe della prefettura, ma l’appalto sarebbe stato aggiudicato a chi avesse offerto il maggior contributo all’Azienda.

Consiglio di Stato con la decisione numero 5762 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 07.11.2007 n. 5762.doc

***********

Qual è la differenza fra una e una ?

Un’amministrazione che abbia dichiarato di aver bisogno di un qualsivoglia oggetto, può, dopo che le siano pervenute offerte, addivenire a trattativa privata con la motivazione che determinate caratteristiche di uno degli oggetti offertile, che lo rendono unico e ne rendono unico il fornitore,

sono le più adatte alle sue esigenze?.

Nella «procedura negoziata l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto». A tale procedura è consentito far ricorso quando una precedente gara, per pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso, ha avuto esito negativo, e in tal caso l’amministrazione emana un apposito bando per il prosieguo a trattativa privata, oppure ammette alla comparazione le imprese già ammesse alla precedente procedura ; tale procedimento è dunque pur sempre una procedura concorsuale, preceduta, in ogni caso, da un bando di gara; la “trattativa privata” invece è la contrattazione diretta, senza gara, tra una pubblica amministrazione e un privato; tra i casi in cui è consentita la trattativa privata senza bando, è previsto che le «forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa delle particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato»: naturalmente, l’unicità del fornitore deve essere certa prima di addivenire a trattativa privata, e la “indagine di mercato” può avere il solo scopo di acquisire la certezza di tale unicità o di escluderla..

Consiglio di Stato con la decisione numero 5766 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 07.11.2007 n. 5766.doc

***********

Può una stazione appaltante imporre in un bando una certa capacità tecnica mediante il riferimento ad un centro urbano di una determinata consistenza, riguardo alle problematiche specifiche dello svolgimento del servizio in presenza di una determinata concentrazione urbana, diverse da quelle proprie di piccoli aggregati?.

E’ legittima una clausola di un bando che prescrive il possesso di un requisito di carattere tecnico legato allo svolgimento del servizio in un centro urbano di non meno di 10.000 residenti, e la prescrizione costituisce esercizio della discrezionalità propria della stazione appaltante di selezionare l’area dei concorrenti mediante la richiesta di determinati requisiti di capacità tecnica, diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito

Consiglio di Stato con la decisione numero 5774 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 07.11.2007 n. 5774.doc

Giurisprudenza correlata

Il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche deve necessariamente coordinarsi con la tutela delle specifiche esigenze della stazione appaltante: L’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, deve necessariamente coordinarsi con la tutela delle specifiche esigenze della stazione appaltante, anche di quelle connesse alle modalità di svolgimento dei controlli e delle risorse finanziarie a disposizione e alla necessità di ottimizzare le risorse personali a disposizione: è quindi legittima una clausola territoriale che limita la partecipazione alla gara a ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata in alcune regioni.

Consiglio di Stato con la decisione numero 5377 del 15 settembre 2006 _ lo trovi nel file : C.St. 15.09.2006 n. 5377.doc

***********

Come bisogna interpretare la norma di cui all’articolo 38 comma 1 lettera c) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi laddove viene prevista l'esclusione dalle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici delle imprese nei confronti dei cui titolari o direttori tecnici siano state emesse condanne penali per reati gravi “in danno dello Stato o della Comunità”?

Il legislatore ha inteso, con tale espressione, allargare l'area dei reati che possono essere presi in esame ai fini dell'esclusione dalle gare per pubblici appalti, consentendo alle stazioni appaltanti di valutare non solo quelli compiuti nello Stato italiano, ma anche quelli commessi sul territorio di tutta la Comunità Europea.

Tar Lombardia, Milano sentenza numero 6162 del 24 ottobre 2007 _ lo trovi nel file : Tar Lombardia, Milano 24.10.2007 n. 6162.doc

***********

Com’è regolato il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari? E’ corretto affermare che esiste la giurisdizione del giudice civile tutte le volte in cui una questione inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo, ma si limita a porre in essere attività vincolate.?

In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo: qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo, mentre il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico

Tar Campania, Napoli sentenza numero 10693 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : Tar Campania, Napoli 07.11.2007 n. 10693.doc

***********

L’attività estrattiva di sabbia comporta una trasformazione urbanistica e come tale per il suo esercizio è necessario il rilascio da parte del Comune di una concessione edilizia?

L'art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10, laddove richiede il rilascio della concessione per qualsiasi trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, non si riferisce anche alle attività estrattive o di sfruttamento di cave , per cui tali attività non sono soggette ad autorizzazione o concessione da parte del Comune: essa è invece necessaria per le strutture edilizie (manufatti, impianti ecc.) che siano funzionali all’attività di cava.: il fatto che non occorra anche il titolo autorizzatorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio non significa che l’attività estrattiva possa essere svolta anche in contrasto con la disciplina urbanistica, ma semplicemente che la valutazione di tale conformità non spetti al comune tramite il rilascio del titolo edilizio, ma debba entrare a far parte del procedimento regionale di autorizzazione all’esercizio di cava, nell’ambito del quale, anche tramite l’intervento in funzione consultiva del comune interessato, deve valutarsi la compatibilità urbanistica dell’interevento

Tar Campania, Napoli sentenza numero 10696 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : Tar Campania, Napoli 07.11.2007 n. 10696.doc

***********

E’ legittimo un’ intervento annullatorio d’ufficio ad oltre tre mesi dall’aggiudicazione ed in costanza di svolgimento del servizio oggetto del contratto stipulato? E’ possibile effettuare la verifica dall’anomalia dell’offerta dopo l’aggiudicazione definitiva? E’ sempre necessario un contraddittorio con l’impresa interessata?

La giurisprudenza amministrativa si è preoccupata, in mancanza di una disciplina legislativa specifica dell'esercizio dell'autotutela, di definire i limiti, i presupposti e le condizioni di legittimità dell'annullamento d'ufficio, chiarendo, in estrema sintesi, che quest'ultimo non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, che l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'Amministrazione incontra un limite (insuperabile) nell'esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio loro attribuite da questo e che il decorso di un lasso temporale di diversi anni dall'adozione dell'atto rimosso, senza che l'Amministrazione abbia apprezzato l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, determina l'illegittimità dell'annullamento d'ufficio: tali principi, univocamente affermati dai giudici amministrativi, sono stati tradotti e declinati in diritto positivo dalla legge 11 febbraio 2005 n. 11, là dove, in particolare, introducendo l'art. 21-nonies nella legge 7 agosto 1990 n. 241, ha disciplinato l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi, stabilendo, quali condizioni di legalità dell'esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l'atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, che venga adottato entro un termine ragionevole e che tenga conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti (destinatari ed eventuali controinteressati).

Tar Toscana, Firenze sentenza numero 3571 del 5 novembre 2007 _ lo trovi nel file : Tar Toscana, Firenze 05.11.2007 n. 3571.doc

Giurisprudenza correlata

L’annullamento di una gara pubblica, specie se in stato avanzato di espletamento o addirittura culminata in una pur provvisoria aggiudicazione, implica la frustrazione dell’affidamento ingenerato in capo ai partecipanti e, segnatamente, all’aggiudicatario.

Consiglio di Stato con la decisione numero 7102 del 4 dicembre 2006 _ lo trovi nel file : C.St. 04.12.2006 n. 7102.doc

***********

Qual è il giudice competente nel caso di esercizio del diritto di

prelazione ai fini dell’acquisto in mano pubblica di un unità immobiliare

ai sensi degli art. 31, 32, e 33 della legge n. 1089/1939?

L’istituto della prelazione su cose di interesse storico, artistico ed archeologico di proprietà privata differisce nettamente dall’ omonimo istituto civilistico che trova, ad esempio, applicazione in favore dei coeredi ai sensi dell’art. 732 cod. civ. nel caso di alienazione ad estranei di quote dell’asse ereditario, ovvero in favore dell’ affittuario coltivatore diretto del fondo posto a confine con quello oggetto di vendita o del conduttore di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo : si versa, invece, a fronte dell’esercizio di una potestà di natura autoritativa con effetti di carattere ablatorio per la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti alle categorie identificate dalla legge n. 1089/1939; nel fluire del tempo, l’ Autorità preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico può sempre valutare “ex novo” e graduare le esigenze di tutela del predetto patrimonio e non è tenuta a giustificare le ragioni sulla scelta del momento ritenuto opportuno per l’esercizio delle potestà di cui è attributaria

Consiglio di Stato con la decisione numero 5656 del 2 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 02.11.2007 n. 5656.doc

***********

A quale giudice devono rivolgersi gli Amministratori comunali in caso di diniego da parte del Segretario comunale al rimborso di alcune spese legali (il rimborso delle spese legali era riferito al processo penale nel quale i consiglieri comunali avevano dovuto difendersi dalla denuncia querela di calunnia per aver essi in precedenza denunciato il Sindaco per violazione dell’art. 322 c.p.) ?

Il Consiglio di Stato, pur nutrendo delle perplessità in ordine alla qualificazione come interesse legittimo, e non come diritto soggettivo, della posizione del funzionario onorario in ordine al rimborso delle spese legali sostenute per la ritenuta mancanza di una specifica disposizione legislativa, rileva che nella specie detta problematica è stata comunque risolta dall’Amministrazione comunale, la quale ha ritenuto applicabile agli amministratori locali la stessa normativa dei dipendenti comunali: per cui la posizione fatta valere nel caso in esame dagli amministratori del comune è comunque di diritto soggettivo e perciò, trattandosi funzionari onorari, la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario

Consiglio di Stato con la decisione numero 5786 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 07.11.2007 n. 5786.doc

***********

Le ordinanze comunali riguardanti limitazioni di velocità, peso e orario al passaggio di mezzi pesanti in determinate strade devono seguire le regole di comunicazione di avvio del procedimento come da Legge 241/90 smi ?

I destinatari diretti di una misura limitativa del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che possono far uso della viabilità e tali misure si configurano come atti amministrativi generali per i quali la L. n. 241/90, pone eccezione alle regole di comunicazione di avvio del procedimento : Ne’ la posizione di chi ha una particolare localizzazione degli impianti o un contratto avente ad oggetto speciali rapporti convenzionali con l’amministrazione possono considerarsi fatti idonei a trasformare il titolare di tali situazioni in specifico destinatario dell’ordinanza di regolazione del traffico, e quindi, della procedura di avvio del procedimento.

Consiglio di Stato con la decisione numero 5787 del 7 novembre 2007 _ lo trovi nel file : C.St. 07.11.2007 n. 5787.doc

***********

Qual è l'attuale dimensione concettuale del “rapporto di servizio” e

da quali fonti esso può derivare?

Come si deve individuare il dies a quo del termine prescrizionale

in caso di danno all’immagine?

Può influire il comportamento colposo del danneggiato?

Come si può quantificare il danno da immagine avvicinandosi il più possibile alla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”?

Quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'Amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece (in vece, cioè, dell'Amministrazione medesima) un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto-, né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, pubblica o privata”.

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria sentenza numero 228 del 4 ottobre 2007 _ lo trovi nel file : Corte Conti Umbria 04.10.2007 n. 228.doc

***********

Download riservato agli associati: >> "Appalti news" n. 34/2007

Email
Password