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AMMINISTRAZIONE
31/01/2008

Le limitazioni al Diritto di Accesso dei Consiglieri

di Arturo Bianco

Fonte: www.comune.roma.it

Anche il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere limitato se esso non è collegato al loro ruolo istituzionale e se tali richieste hanno una natura essenzialmente emulativa, natura i cui elementi distintivi variano in relazione alla dimensione dell'ente. L'ampiezza delle prerogative delle assemblee elettive e dei suoi singoli componenti non è dunque senza limiti. La sentenza n. 32 del 16 gennaio 2008 della prima sezione del Tar della Sardegna si caratterizza per la lettura restrittiva delle prerogative dei consiglieri. Questi hanno diritto di svolgere il proprio ruolo di controllo sull'ente e delle strutture da esso dipendenti, senza che possano essere opposte ragioni di tutela della privacy, ma ciò non può determinare conseguenze negative sulla attività dell'ente e non può portare ad una utilizzazione impropria dei dati così acquisiti.

IL QUADRO NORMATIVO

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è molto più ampio dell'analogo diritto riconosciuto ai cittadini. I consiglieri possono esercitarlo per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sulla intera attività dell'amministrazione locale. A tal fine non hanno un obbligo specifico di motivazione, dovendosi presumere che ciò sia direttamente connesso alla richiesta stessa. Né possono essere loro opposte esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali. Questo diritto è regolamentato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, DLgs n. 267/2000.

Il diritto di accesso dei privati è invece regolamento dalla legge n. 241/1990. Esso può essere esercitato esclusivamente da coloro che sono portatori di uno specifico interesse tutelato dall'ordinamento giuridico. Pertanto, i cittadini devono motivare la propria richiesta, dimostrando il collegamento diretto con l'interesse tutelato e che esso può essere esercitato solo garantendo l'accesso. Tale diritto deve essere contemperato con quello della tutela della riservatezza: dopo le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005 i titolari di dati personali, soprattutto se essi sono sensibili, devono essere considerati come controinteressati.

IL CASO SPECIFICO

Due consiglieri comunali, capigruppo di minoranza in un piccolissimo comune della Sardegna, richiedono di potere accedere "alla visione del protocollo del Comune per conoscere i documenti in entrata ed in uscita". Nel corso dei primi 10 mesi del 2007 essi hanno esercitato la richiesta di accesso per ben 93 volte, esercitandolo per 754 atti, il che porta la sentenza ad evidenziare che il sindaco non ha inteso limitare le prerogative dei consiglieri. L'ente, con una nota del sindaco, rigetta invece tale richiesta. Nella motivazione di tale scelta viene richiamato lo specifico regolamento esistente nell'ente, che espressamente "riconosce ai consiglieri comunali il diritto di accesso ai documenti "… che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato, il quale costituisce al tempo stesso il presupposto legittimante ed il limite a tale diritto pretensivo…".

I PRINCIPI

Il diritto di accesso dei consiglieri è ampiamente tutelato dall'ordinamento. Infatti, "non si presta ad alcun scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)". Ciò posto la sentenza ci ricorda che "la giurisprudenza amministrativa ha fissato taluni limiti volti a disciplinare l'accesso indiscriminato e sostanzialmente immotivato agli atti del comune". Tali limiti possono essere così riassunti:

1) il consigliere deve evidenziare il suo status;

2) le richieste devono essere "comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso";

3) se non è necessaria una specifica motivazione, il consigliere deve comunque offrire una "minima ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari";

4) la richiesta non può avere "scopi meramente emulativi";

5) il consigliere "non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico".

Nel caso specifico, cioè la richiesta del consigliere di accesso al protocollo generale dell'Ente, occorre tenere conto che essa riguarda "un documento ad uso interno per la classificazione di atti di natura diversa, talvolta concerenti materie coperte dal segreto o da particolari esigenze di riservatezza di terzi. Con riferimento a questo specifico documento la sentenza "condivide l'interpretazione seguita dall'Amministrazione nel ritenere che il diritto di accesso si concretizzi nel diritto a prendere visione dei soli oggetti del protocollo generale che rientrano nella sfera di interesse del consigliere richiedente e che sono utili per l'espletamento del suo mandato".

LA PUBBLICITA'

La sentenza non esamina direttamente la richiesta del consigliere di potere pubblicare sul proprio sito internet gli atti dell'ente, da lui ottenuti esercitando il proprio diritto di accesso. Su questo punto essa richiama espressamente che la Commissione per l'accesso, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, investita dallo stesso Comune di Ittireddu, si è pronunciata con parere del 17/26 settembre 2007 "nel senso di non ritenere collegato ai fini dell'esercizio del munus di consigliere l'acquisizione di materiale documentale da pubblicare poi su un sito internet personale". Quindi viene fatto proprio tale orientamento, che distingue nettamente tra le ragioni che sono alla base dell'accesso dei consiglieri e quelle che sono connesse alla sua utilizzazione per finalità di pubblicità

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