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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
24/04/2008

Il Nuovo Contratto (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Venerdì 11 aprile è stato firmato definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto regioni ed enti locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006-2007. Il contratto è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 12 aprile. I suoi elementi di maggiore rilievo sono: la revisione del codice disciplinare (di particolare rilievo la introduzione della possibilità di licenziare subito il dipendente arrestato in flagranza di reato per avere commesso gravi reati contro la PA), il rafforzamento della possibilità di sospensione cautelare dei dipendenti, la indicazione dei temi che dovranno essere definiti nel prossimo contratto nazionale, gli aumenti medi di 101 euro mensili e la possibilità di aumentare il fondo per le risorse decentrate negli enti "virtuosi" per il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti.

Siamo dinanzi a novità che hanno un effetto assai limitato, conseguenza che deriva dalla scelta di arrivare alla sua stipula ed evitare così l'accumularsi di ulteriori ritardi. Ricordiamo che questo contratto si riferisce al biennio economico 2006-.2007, quindi arriva ad oltre 28 mesi dalla scadenza della precedente intesa ed a quasi 1 anno dalla stipula del primo contratto di dipendenti pubblici, quelli statali, per il biennio 2006-2007.

LE NOVITA' DISCIPLINARI

Le amministrazioni potranno licenziare il dipendente che sia stato arrestato in flagranza di reato per peculato, corruzione o concussione, senza attendere la conclusione del processo penale. Viene introdotta così una deroga al principio per il quale il procedimento disciplinare deve essere avviato e sospeso fino alla conclusione definitiva del processo penale instaurato per lo stesso fatto. Questa possibilità è utilizzabile a condizione che il provvedimento di privazione della libertà personale sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Alla base di tale scelta la necessità di irrogare sanzioni esemplari per i dipendenti che si rendono colpevoli di uno di questi reati, che determinano un notevole allarme sociale, e la presunzione che il concorrere della flagranza di reato e della convalida da parte del gip costituiscano un sufficiente accertamento della responsabilità personale.

Vengono inoltre introdotte 3 nuove "mancanze" che sono punibili con la sanzione della sospensione da 11 giorni a 6 mesi: la elusione delle forme di verifica del rispetto dell'orario, gli alterchi con colleghi o utenti sul luogo di lavoro e l'avere arrecato gravi danni all'ente. Questa sanzione viene estesa ai dipendenti che agevolano i colleghi nella effettuazione di tale violazione.

Le amministrazioni hanno la possibilità di prolungare oltre il tetto dei 5 anni la sospensione cautelare dei dipendenti soggetti a procedimenti penali per reati di particolare gravità. Questa opportunità è limitata solo ai casi in cui sia prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. Essa è subordinata alla constatazione che dal rientro in servizio del dipendente possa determinarsi discredito per l'ente e/o che vi siano ragioni di opportunità ovvero di opportunità. Viene inoltre previsto che la proroga della sospensione sia sottoposta alla revisione a cadenza biennale. La sanzione disciplinare puà essere irrogata anche nel caso in cui il dipendente sia stato assolto in sede penale con la formula che il "fatto non costituisce reato".

Il nuovo codice disciplinare entrerà in vigore solo dopo che le amministrazioni lo avranno pubblicato per almeno 15 giorni di seguito in tutte le sedi dell'ente in luoghi facilmente accessibili a tutti i dipendenti. E' questa una forma di pubblicità tassativa per lo statuto dei diritti dei lavoratori, vincolo ripetuto dal contratto e non può essere sostituita da nessuna altra forma di pubblicità, neppure dalla comunicazione personale diretta a tutti i dipendenti.

LA NORMA PROGRAMMATICA

L'articolo 10 del CCNL 11.4.2008 rinvia al contratto del biennio economico 2008/2009 la disciplina delle seguenti materie: attuazione del memorandum sul pubblico impiego del 6 aprile 2007; modifica dei criteri posti a base del calcolo delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa e semplificazione della struttura della retribuzione; introduzione di forme di incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; attuazione del finanziamento delle posizioni organizzative in tutti gli enti con oneri a carico del bilancio, per come già previsto negli enti privi di dirigenti; revisione del sistema di classificazione del personale (in particolare per i docenti, gli ufficiali di stato civile ed anagrafe, gli addetti alla comunicazione, ed i dipendenti delle categorie B3 e D3); predisposizione del testo unificato di tutte le norme contrattuali.

GLI AUMENTI DELLO STIPENDIO

Entro il 12 maggio, cioè entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del CCNL, le amministrazioni devono corrispondere gli aumenti allo stipendio e liquidare gli arretrati maturati. I maggiori costi derivanti dalla applicazione del contratto non vanno calcolati nella spesa per il personale, ai fini della determinazione del tetto, negli enti che non sono soggetti al patto di stabilità. In quelli sottoposti a tale vincolo non vanno, ma solo nella parte individuata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato dello scorso mese di marzo, conteggiati nella spesa utile ai fini del calcolo del rispetto del patto. Le amministrazioni devono inoltre ricalcolare i compensi erogati dallo 1 gennaio 2006 e dallo 1 febbraio 2007 per lo straordinario, per la indennità di turno e per lo svolgimento di prestazioni in giorni festivi, cioè le forme di trattamento economico accessorio che sono calcolate in ragione dello stipendio.

L'AUMENTO DEL FONDO

Le amministrazioni devono aumentare il fondo per le risorse decentrate di parte stabile e possono incrementare la parte variabile se sono in possesso dei requisiti di virtuosità previsti dal CCNL in termini di rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti.

L'aumento del fondo potrà essere realizzato solo dopo l'approvazione del conto consuntivo del 2007, documento da cui deve risultare il rispetto dei parametri di virtuosità. Ricordiamo anche che questi aumenti non possono essere applicati negli enti locali che sono dissestati o strutturalmente deficitari. Il nuovo contratto non prevede una soglia minima degli aumenti alla parte variabile ma unicamente il tetto massimo.

Gli aumenti si applicano solo sul fondo del 2008. Ciò determina la conseguenza che l'inserimento della parte destinata al fondo stabile assume un carattere di permanenza, visto che tutte le risorse entrate in esso sono automaticamente e permanentemente acquisite, Mentre la parte destinata al fondo variabile entra solo nel 2008 e non può essere ripetuta negli anni successivi.

Tali aumenti sono inoltre vincolati al rispetto di altre 3 prescrizioni. In primo luogo essi sono subordinati al fatto che l'ente rispetti i vincoli dettati dal comma 557 della legge finanziaria 2007, cioè l'impegno a mantenere la spesa per il personale entro il tetto dell'anno precedente. In secondo luogo sono subordinati al rispetto del patto di stabilità interno. Ed in terzo luogo devono essere destinati al finanziamento della produttività.

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