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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
30/04/2008

Le Stabilizzazioni per la funzione pubblica (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere trasformate in assunzioni a tempo indeterminato solo attraverso concorsi pubblici, mentre in caso di superamento di concorso per l'assunzione a tempo determinato con riserva non si può dare luogo alla successiva assunzione a tempo indeterminato neppure al momento del raggiungimento della anzianità triennale. Ed ancora, ai fini del calcolo del periodo di anzianità, non possono essere sommati i periodi di lavoro prestati a diverso titolo e la stabilizzazione determina una drastica interruzione nel rapporto di lavoro, che ricomincia ex novo. Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare dell'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 18 aprile 2008 "Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95, delle legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)".

Con questa presa di posizione si restringono in misura assai forte gli ambiti di applicazione delle stabilizzazioni del personale precario, in particolare per ciò che riguarda i collaboratori coordinati e continuativi. La coerenza tra l'interpretazione suggerita da Palazzo Vidoni e le norme della legge finanziaria è tutta da dimostrare, visti anche gli argomenti usati dalla stessa circolare, che spesso sono di richiamo a principi di carattere generale e di carattere generale, prescindendo dall'effettivo dettato legislativo.

LE PREMESSE

La nota del Dipartimento della Funzione Pubblica si apre, non a caso, evidenziando che la scelta legislativa di consentire la stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce una "deroga al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni". Tale deroga nasce dalla volontà di dare risposta a forme di utilizzazione impropria del lavoro flessibile che si sono realizzate in molte amministrazioni. I suoi margini di applicazione sono stati ampliati dalla legge finanziaria 2008 sia per lo slittamento del termine temporale entro cui si possono maturare i requisiti di anzianità sia per la possibilità di inserire i cococo nel piano programmatico per la progressiva stabilizzazione previsto dalla stessa legge. Comunque la stessa norma ribadisce la necessità del rispetto del principio della assunzione tramite procedure selettive di tipo concorsuale.

In primo luogo, entrando nel merito delle indicazioni, viene tratta la prima conclusione dalla indicazione che siamo in presenza di una deroga al principio di carattere generale del concorso pubblico: le stabilizzazioni non possono superare il tetto del 50% delle assunzioni effettuate tramite concorso pubblico; in altri termini le stabilizzazioni sono equiparate alle progressioni verticali. Il primo elemento di novità (che peraltro ripete indicazioni dettate già nella circolare n. 4/2008) è che le assunzioni per mobilità sono da considerare come "neutre" rispetto a questo scopo.

Una ulteriore limitazione, che viene prevista per la prima volta, è dettata per la fissazione dell'arco temporale entro cui è possibile effettuare le stabilizzazioni: solamente gli anni 2008 e 2009. A partire dal 2010 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere disposte solamente nell'ambito degli strumenti ordinari con l'unica deroga del personale previsto nel programma per il quale il periodo di anzianità minimo previsto si matura in tale anno.

Lo strumento di carattere generale che meglio consente di dare risposta alle esigenze di stabilizzazione è indicato nel comma 106 dell'articolo 3 della legge finanziaria: la possibilità di prevedere una riserva nei concorsi pubblici per i dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti di anzianità e la possibilità di considerare il periodo prestato come cococo alla stregua delle assunzioni a tempo determinato al fine della determinazione del punteggio spettante come titoli nell'ambito di concorsi pubblici. Questa disposizione permette di coniugare le esigenze di valorizzazione delle professionalità con quelle di preservare la applicazione dei vincoli costituzionali del concorso pubblico come regola per l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

LE INDICAZIONI

Viene ribadito, anche sulla scorta delle indicazioni dettate dalle prime pronunce, che la scelta di dare corso a stabilizzazioni ha un carattere assolutamente discrezionale, Ed ancora che esso è subordinato al rispetto dei limiti imposti alle amministrazioni come tetto di spesa, nonché alle eventuali limitazioni dettate per le assunzioni a tempo indeterminato ed alla presenza di un posto vuoto nella dotazione organica, posto che può anche essere creato a seguito di una variazione della stessa, ma solo per un effettivo fabbisogno.

Possono essere stabilizzati i lavoratori a tempo determinato che sono in possesso di uno dei seguenti 4 requisiti di anzianità, l'ultimo dei quali è stato introdotto dalla legge finanziaria 2008:

1) essere in servizio allo 1 gennaio 2007 ed avere a tale data maturato una anzianità triennale;

2) essere in servizio allo 1 gennaio 2007 e maturare la anzianità triennale sulla base di contratti in essere alla data del 29 settembre 2006;

3) avere maturato una anzianità triennale nel quinquennio precedente allo 1 gennaio 2007;

4) essere in servizio allo 1 gennaio 2008 e maturare i tre anni di anzianità sulla base di un contratto in essere alla data del 28 settembre 2007.

Non possono essere considerati utili i periodi di proroga che sono maturati successivamente a tali termini. La assunzione non può concretamente essere disposta prima della effettiva maturazione della prescritta anzianità triennale.

Per i collaboratori coordinati e continuativi in possesso della anzianità triennale nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007 (il periodo deve essere calcolato con riferimento al quinquennio anteriore allo 1 gennaio 2008) presso la stessa amministrazione ed in servizio alla data dello 1 gennaio 2008, la legge finanziaria 2008 detta specifiche indicazioni. Essi possono essere destinatari unicamente della assunzione a tempo determinato, tramite concorso pubblico con riserva di almeno il 60%. La durata di tale rapporto può protrarsi anche oltre i limiti indicati dal nuovo testo dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001 ed arrivare al tetto dei 3 anni, ma a questo rapporto non può seguire la trasformazione in assunzione a tempo indeterminato. Il dettato della norma non permette neppure il cumulo, ai fini del calcolo del periodo di anzianità, dei periodi prestati a diverso titolo lavorativo.

Sono esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati i dipendenti a cui si applicano le regole pubblicistiche. Ed ancora i dirigenti e coloro che vengono assunti sulla base di scelte fondate sul cd intuitu personae, ambito in cui sono da ritenersi compresi i responsabili assunti negli enti locali sulla base delle previsioni contenute nel DLgs n. 267/2000 ed il personale assunto per gli uffici di staff degli organi politici, ai sensi dell'articolo 90 di tale provvedimento. Nella individuazione dei soggetti non stabilizzabili soccorrono le esclusioni previste dal nuovo testo dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001 dai vincoli posti alle assunzioni a tempo determinato, per cui ad esempio i dipendenti assunti nell'ambito di programmi comunitari o finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate non sono stabilizzabili e non sono neppure stabilizzabili quelli assunti da società che gestiscono servizi per conto dell'ente sulla base di esternalizzazioni o privatizzazioni.

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