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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
30/04/2008

La funzione pubblica sulla mobilità (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

La circolare dell'Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 18 aprile 2008 "Legge 24 dicembre 2007 n. 255 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità" detta numerose, importanti e per molti aspetti innovative indicazioni. Si devono soprattutto sottolineare i seguenti suggerimenti operativi:

a) le mobilità volontaria in entrata non vanno calcolate nella determinazione del numero massimo di stabilizzazioni e di progressioni verticali rispetto ai concorsi pubblici, assumendo cioè un carattere neutro, anche se vanno considerate comunque come nuove assunzioni;

b) le assunzioni tramite mobilità volontaria devono essere adeguatamente pubblicizzate, ad esempio attraverso specifici bandi;

c) alle mobilità in entrata si applicano le eventuali limitazioni dettate dalla normativa per le nuove assunzioni;

d) le fuoriuscite per mobilità non possono essere considerate cessazioni ai fini della determinazione del numero massimo di assunzioni per gli enti che sono soggetti a limitazioni nell'approvvigionamento di personale;

e) ai comandi ed alle forme analoghe, come i distacchi, non si applica il tetto della durata massima semestrale, non prorogabile né rinnovabile, per la assegnazione temporanea finalizzata a far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee; ricordiamo che tale tetto è stato introdotto dalla legge finanziaria 2008;

f) le amministrazioni devono prioritariamente esperire le procedure previste dall'articolo 34 bis del DLgs n. 165/2001 per favorire il collocamento del personale pubblico in disponibilità anche nel caso di assunzioni effettuate tramite scorrimento di una graduatoria concorsuale.

IL CARATTERE

Siamo in presenza di una serie di indicazioni che si caratterizzano per l'interpretazione assai restrittiva e limitativa della possibilità offerta alle Pubbliche Amministrazioni di disporre assunzioni a tempo indeterminato di personale. Viene nel contempo ribadita la preferenza prevista dalla normativa a che gli enti facciano ricorso alla mobilità volontaria come strumento prioritario in caso di assunzioni.

Occorre in particolare evidenziare come, entrando in contrasto con la lettura data dalle sezioni regionali di controllo della Sardegna (nell'autunno 2007) e del Piemonte (nella primavera del 2008) si continui a ritenere applicabile il divieto previsto dal DPCM 15.2.2006 di considerare le uscite in mobilità volontaria come cessazioni ai fini della applicazione dell'eventuale limite alle assunzioni. Si sostiene che siamo dinanzi ad un principio di carattere generale. Ed ancora la Funzione Pubblica ha mutato parere sulla applicazione dei vincoli previsti per la comunicazione preventiva ai fini della utilizzazione del personale pubblico in disponibilità nel caso di scorrimento di graduatoria. Da evidenziare infine, interpretazione che copre un buco interpretativo, che le assunzioni per mobilità devono essere considerate neutre ai fini della determinazione del numero minimo di concorsi pubblici da bandire a fronte di progressioni verticali e di stabilizzazioni.

IL CONTENUTO

Il primo paragrafo della circolare chiarisce che ai comandi ed agli altri istituti analoghi, ivi compresi - si deve ritenere- i distacchi non si applicano le limitazioni dettate dal nuovo testo dell'articolo 36, comma 3, del DLgs n. 165/2001 introdotto dalla legge finanziaria 2008. Tale esclusione vale sia per i comandi ed i distacchi disciplinati da norme di legge, che da quelli previsti da norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla base di tale esclusione la considerazione che la limitazione della durata massima della assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni deve essere intesa alla stregua di una nuova forma di flessibilità che viene offerta alle amministrazioni per permettere loro di fare meglio fronte ai problemi operativi che possono essere determinati dal "forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile" che viene disposto dalla stessa legge finanziaria 2008. Il paragrafo contiene infine una utilissima indicazione operativa per la quale si invitano i soggetti pubblici ad esaminare con la massima attenzione le domande presentate da altre amministrazioni: solo se sussistono questo stesso tipo di ragioni l'amministrazione che riceve la domanda può rigettarla.

Il secondo paragrafo è dedicato al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria rispetto alla indizione di concorsi pubblici ed è denso si ulteriori ed importanti indicazioni. Tale principio, per espressa indicazione legislativa, deve essere inteso come un vincolo. La circolare suggerisce di attivare veri e propri bandi di mobilità cui garantire una adeguata pubblicità. In questi bandi devono essere indicate sia le procedure che i criteri che saranno utilizzati dalla PA. Viene ricordato che la pubblicità adeguata è presuntivamente garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il ricorso ai bandi di mobilità è previsto dall'ultimo contratto dei dipendenti dello Stato. In questo stesso paragrafo si sottolinea che le assunzioni per mobilità volontaria non possono essere conteggiate tra le forme di accesso dall'esterno ai fini della determinazione della soglia minima del 50% da garantire in modo tassativo per la giurisprudenza in caso di progressioni verticali e, per la stessa Funzione Pubblica, in caso di stabilizzazioni di personale precario. Si utilizza la formula per cui questo istituto si pone "a monte" delle specifiche procedure finalizzate alle assunzioni di personale.

Nello successivo paragrafo 3 viene precisato che le mobilità in uscita non possono essere considerate come cessazioni ai fini del calcolo delle assunzioni per le amministrazioni soggette a tale vincolo, quali gli enti locali non soggetti al patto di stabilità. Per le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità le nuove assunzioni non sono soggette a vincoli numerici, ma unicamente al tetto di spesa per il personale dell'anno precedente. Ricordiamo che gli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello 11 aprile, per la stessa parte che deve essere considerata esclusa dal patto di stabilità deve essere esclusa dal tetto di spesa per il personale (vedi le note della Ragioneria Generale dello Stato del 28 febbraio e del 31 marzo, ambedue ovviamente del 2008).

Il successivi paragrafo 4 si occupa degli accordi di mobilità previsti dalla legge finanziaria 2008 per le amministrazioni statali.

Il quinto ed ultimo paragrafo della circolare è invece dedicato alla illustrazione delle disposizioni dettate dagli articoli 33, 34 e 34 bis del DLgs n. 165/2001 per favorire il ricollocamento del personale pubblico in disponibilità. Si ricostruisce la natura di questo vincolo legislativo, sottolineando che la sua violazione determina la nullità delle assunzioni effettuate senza rispettarlo e, quindi, il maturare di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti che lo hanno violato. Si indica infine che le procedure da esso previste (obbligo di comunicazione preventiva rispetto alla indizione del bando da indirizzare sia al Dipartimento della Funzione Pubblica che alla apposita struttura regionale o provinciale) devono essere rispettate anche in caso di assunzioni che vengono effettuate attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali già formate presso l'ente, ovviamente sempre che le stesse siano ancora valide e che l'amministrazione non abbia istituito il posto successivamente allo svolgimento del concorso in oggetto

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