Torna alla homepageIniziativeQuesitiNewsFormazione OnlineChi siamoCome associarsiContattiLink
   

2764130 utenti hanno
visitato il sito di Acsel

 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
13/05/2008

Le Incompatibilità dei dipendenti (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

La legge finanziaria 2008 ha dettato nuove e più rigide disposizioni in materia di compatibilità degli incarichi assegnati ai dipendenti pubblici. Il carattere ed il rilievo di tali disposizioni è stato illustrato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 6/008, "Legge finanziaria 2008 - articolo 3 commi da 43 a 53 - ulteriori disposizioni". La circolare è l'ultima che è stata firmata dal ministro Luigi Nicolais prima dell'insediamento del nuovo ministro. Essa, per molti aspetti, fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alle indicazioni già dettate nella circolare n. 1/2008 in tema di trattamento economico massimo spettante ai dipendenti pubblici ed a coloro che dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da società dalle stesse controllate o partecipate, ricevano incarichi di collaborazione. Per altri aspetti, come ad esempio il richiamo di carattere generale alla disciplina delle compatibilità dei dipendenti pubblici, la nota contiene chiarimenti ulteriori.

L'ASPETTATIVA DI DIRITTO

L'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della legge finanziaria 2008 stabilisce che i dipendenti da organismi pubblici, ivi compresi le società partecipate o controllate da PA, che ricevono incarichi di componenti di organo di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato il rapporto, sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita ed inoltre sono sospesi dalla iscrizione all'istituto di previdenza.

Per individuare cosa si debba intendere per organismi di governo e per organismi di controllo occorre fare riferimento alla normativa di settore, ad esempio negli enti pubblici il presidente ed i componenti dei consigli di amministrazione sono senza dubbio compresi, al pari dei componenti gli organismi di revisione. Mentre per la circolare l'essere o meno compresi in tale ambito i componenti gli organi assembleari dipende dalle concrete attribuzioni di questo organo ed il direttore generale, sulla base del principio della distinzione dei compiti, è da considerare escluso dall'ambito di applicazione di questa disposizione. Negli enti locali occorre fare riferimento al testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, cioè al DLgs n. 267/2000: non vi è dubbio che il sindaco, il presidente di provincia e gli assessori, nonché i componenti i collegi di revisione possano essere considerati compresi; a parere di chi scrive, vi sono forti possibilità che tale regime si applichi anche ai consiglieri comunali e provinciali.

La norma non lascia alcun margine di discrezionalità ai soggetti pubblici. Essa si applica ai soggetti pubblici e privati, ambito in cui sono comprese le società partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni. Non ha alcun rilievo la tipologia di attività che viene svolta. La disposizione si applica anche alle società partecipate dalle regioni e dagli enti locali: siamo dinanzi ad una disposizione che può essere dettata dalla legislazione statale in quanto la materia deve considerarsi compresa nella disciplina del lavoro e, quindi, dell'ordinamento civile.

La norma è stata dettata, nell'ambito delle misure di cd contenimento dei costi della politica, in primo luogo per impedire cumuli di posizioni retributive ed oneri ingiustificati per il trattamento previdenziale. Una seconda, e non meno importante, ragione per la quale la norma è stata adottata è quella di impedire che questi soggetti possano sfruttare a fini personali la posizione di "potere" loro attribuita.

Al collocamento obbligatorio in aspettativa si aggiunge anche la sospensione dall'iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza. Dal che, ci dice la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, consegue anche la sospensione della copertura assicurativa Inail, oltre alla scopertura assicurativa ai fini pensionistici nella gestione cui il dipendente appartiene.

LE INCOMPATIBILITA'

La circolare n. 6/2008 della Funzione Pubblica richiama tutte le Pubbliche Amministrazioni alla necessità di dare completa attuazione alle indicazioni dettate dall'articolo 53 del DLgs n. 165/2001 in tema di incompatibilità cui sono soggetti i dipendenti pubblici. Essi (ricordiamo che sono soggetti al principio della esclusività del rapporto di lavoro, salvo il caso del collocamento in part time per una porzione di tempo non superiore al 50%) possono svolgere altri incarichi, al di là delle eccezioni dettate direttamente dallo stesso articolo, ivi compresi quelli occasionali, solo sulla base di una espressa autorizzazione del proprio datore di lavoro.

La autorizzazione è subordinata ad un duplice esame: la verifica della compatibilità del nuovo incarico con le attività svolte in termini di carico di lavoro e la inesistenza di cause specifiche di incompatibilità e/o di conflitto di interesse. Quindi, viene richiesto all'ente a cui il dipendente è legato da un rapporto di lavoro subordinato di effettuare un attento monitoraggio, di cui si deve dare espressane atto nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di una attività ulteriore.

La circolare ricorda la necessità che le amministrazioni si diano, preventivamente, una disciplina di carattere generale in cui fissare i criteri oggettivi a cui fare riferimento nella concessione delle autorizzazioni, senza che da ciò possa risultare in un qualche modo pregiudicato il buon andamento della attività amministrativa.

LE ALTRE INDICAZIONI

Viene ricordato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps dei collaboratori coordinati e continuativi. La aliquota contributiva è fissata per l'anno 2008 nella misura del 24,72% (cifra in cui è compreso lo 0,72% previsto come aliquote aggiuntive) per coloro che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche e nel 17% per coloro che sono titolari di pensione o iscritti ad altra forma previdenziale. Tali oneri sono per 2/3 a carico del committente e per il restante 1/3 a carico del collaboratore.

La circolare ricorda infine i tetti posti alla corresponsione di qualsivoglia forma di compenso da parte delle PA e delle società ed organismi dalle stesse controllate e/o partecipate: il tetto è fissato nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Viene ricordato che tale vincolo può essere superato solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che occorre garantire il massimo della pubblicità a tali scelte. Ed ancora che di tali scelte si deve dare comunicazione alla Corte dei Conti. In ambedue tali casi, sia l'assolvimento delle forme di pubblicità che di quelle di comunicazione, non è necessario il consenso del soggetto interessato, in quanto la normativa di tutela della privacy prevede espressamente una deroga nel caso di assolvimento di obblighi previsti dalla normativa.

Email
Password