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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
22/05/2008

L'annullamento del DPCM sul catasto (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

La seconda sezione del TAR del Lazio, con la sentenza n. 4259 del 15 maggio, ha annullato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2008, cioè il provvedimento con cui è stata dato concretamente avvio al processo di decentramento di gestione del catasto. In particolare, tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui ha attribuito ai comuni la possibilità di gestione completa, ivi compresa la attribuzione delle rendite catastali. La conseguenza di tale decisione è che viene fermato il trasferimento ai comuni che ne hanno fatto richiesta della gestione del catasto.

Il ricorso era stato presentato dalla Confedilizia ed è stato appoggiato anche dallo Isivi-Istituto italiano di valutazione immobiliare, Gesticond-Libera associazione amministratori immobiliari, Fiaip-Federazione italiana agenti immobiliari professionali e Aspesi-Associazione nazionale tra società di promozione e sviluppo industriale, Assoutenti-Associazione nazionale utenti di servizi pubblici.

Con la sentenza è stato anche annullato l'Accordo tra Agenzia del Territorio ed Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia sottoscritto in data 4 giugno 2007 nella parte direttamente collegata.

LE RAGIONI

Alla base del ricorso la motivazione che la normativa in vigore, cioè il DLgs n. 112/1998 per come modificato dalla legge n. 296/2006, legge finanziaria 2007, non prevede la possibilità di attribuire ai comuni il compito di effettuare direttamente la assegnazione delle rendite catastali. Tale disposizione stabilisce infatti che i comuni possano partecipare a questo procedimento, ma prevede anche che la responsabilità finale spetta alla Agenzia del Territorio. Ed invece il DPCM stabilisce che nella opzione con cui scelgono di avere i maggiori compiti, i comuni possono richiedere di esercitare anche il compito di provvedere "all'aggiornamento del catasto terreni e di quello urbano inclusi gli atti incidenti sulla stima dei singoli immobili, come il classamento, ed ivi compresa la attività di irrogazione di sanzioni e di gestione del contenzioso". Nel merito del ricorso è stato sostenuto che l'applicazione di questa disposizione determinerebbe lo "smembramento" ed un "catasto campanilistico", con tutte le conseguenze negative che da ciò scaturirebbero, con forti rischi di disparità di trattamento tra i proprietari e ripercussioni sulla stessa Ici, che per i comuni costituisce attualmente la principale fonte di entrata tributaria. Nel ricorso viene anche sostenuto che il procedere al classamento e l'essere titolari della maggiore imposta che ne deriva determinerebbe una sorta di incompatibilità.

Con il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state attribuite ai comuni tre possibili opzioni per la gestione delle funzioni catastali. La prima è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di sportello; la seconda è caratterizzata dallo svolgimento, in aggiunta, del compito di procedere alla effettuazione delle verifiche. In quella di maggiore rilievo, cd opzione c), è stato espressamente previsto che alle amministrazioni comunali spetta anche "la definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base degli adempimenti di ufficio".

Il legislatore del 2006 ha voluto delimitare e circoscrivere i poteri che possono essere assegnati ai comuni nella gestione del catasto. Esso assegna allo Stato, che li esercita tramite l'Agenzia del Territorio, "le funzioni necessarie a garantire il principio di uniformità nazionale del catasto", mentre agli enti locali deve ritenersi assegnata "una funzione esclusivamente istruttoria e partecipativa nel settore, certo non decisoria e provvedimentale".

Ed invece il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato ai comuni che scelgono la opzione c) compiti di "gestione diretta e completa", con ciò alterando, nel giudizio del TAR, le previsioni dettate dal legislatore. In particolare ad essi viene attribuito "un pacchetto di funzioni tutt'altro che istruttorie o collaborative rispetto a quelle che restano di competenza statale". In altri termini, ai comuni sono attribuiti "compiti definitivi ed esclusivi in materia di definizione ed aggiornamento della banca dati catastale".

Tale scelta determina inoltre un effetto di sostanziale "atomizzazione" della funzione catastale tra i comuni che hanno scelto la forma di gestione più completa.

Lo stesso Protocollo d'intesa tra Agenzia del Territorio ed Anci completa le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007: esso addirittura in molte parti riprende testualmente questo testo. Negli allegati a questo documento, viene descritta la ripartizione sul terreno concretamente operativo dei compiti tra i comuni e l'Agenzia del Territorio. In questo protocollo la gestione del catasto, soprattutto per l'aggiornamento delle banche dati, è "attribuita ai comuni pressoché integralmente", visto che alla operazione in oggetto procedono essi stessi: in una slide allegata viene espressamente detto che "tutte le attività sono assunte dai comuni", ivi compresa l'assegnazione del classamento definitivo.

Per queste ragioni, a giudizio della seconda sezione del TAR del Lazio, siamo in presenza di un "superamento non autorizzato dalla legge dei confini perimetrali" delle funzioni da attribuire ai comuni. Di conseguenza si concretizza una violazione della normativa anche per la parte in cui viene compresso in misura eccessiva il ruolo assegnato alla Agenzia del Territorio.

Visto l'accoglimento di questi motivi del ricorso, i giudici amministrativi non hanno esaminato l'altro motivo posto a base dello stesso, cioè la mancata espressione del parere da parte del Consiglio di Stato.

La sentenza ha accertato preventivamente la legittimazione della Confedilizia al ricorso. La scelta positiva è data dalla considerazione che si deve considerare principio costante della giurisprudenza che le associazioni degli utenti sono legittimate a ricorrere davanti al giudice amministrativo contro provvedimenti che sono contenuti in atti amministrativi di carattere generale, anche a contenuto normativo. Ed in particolare questa associazione è legittimata al ricorso contro tutti i provvedimenti che si ritengono lesivi degli interessi dei proprietari immobiliari, che sono i soggetti da essa rappresentati.

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