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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
22/05/2008

Il punto sulle Stabilizzazioni (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

La possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stabilizzare il personale precario è prevista dalle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 e costituisce la risposta alla forte crescita delle assunzioni flessibili che si è manifestata negli ultimi anni, risposta che il legislatore ha accompagnato con la imposizione di vincoli assai rigidi alla possibilità di effettuare assunzioni flessibili a partire dallo scorso 1 gennaio. Questa forte crescita deve essere definita come anomala, almeno nella gran parte dei casi, visto che il ricorso a questo strumento è servito a fare fronte ad esigenze strutturali delle amministrazioni, quindi aggirando sostanzialmente i vincoli posti dalle leggi finanziarie alle assunzioni a tempo indeterminato. Essa ha inoltre determinato in molti casi la instaurazione di rapporti di durata assai lunga. Tale crescita, oltre che interessare le assunzioni flessibili, ha toccato anche le collaborazioni coordinate e continuative, che sono state perciò inserite - soprattutto dalla legge finanziaria 2008- tra i rapporti interessati dalla stabilizzazione.

La formulazione assai imprecisa del dettato legislativo, che spesso è frutto di emendamenti parlamentari e di rielaborazioni notturne assai affrettate e senza il necessario supporto tecnico, ed i dubbi di legittimità costituzionale (ricordiamo che la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale ammette le deroghe al principio del concorso pubblico solo entro il tetto del 50% o meglio a fronte di un numero di assunzioni tramite concorso pubblico non inferiore al 50%), stanno determinando numerosi dubbi interpretativi.

Vediamo di riassumere i punti di dubbio e le poche certezze interpretative.

I DUBBI

I dubbi riguardano in particolare la esistenza di un tetto alle stabilizzazioni, la sorte dei collaboratori coordinati e continuativi e la definizione dei soggetti che sono stabilizzabili.

Per il Dipartimento della Funzione Pubblica, per la Ragioneria Generale dello Stato e per il Ministero dell'Interno le stabilizzazioni possono essere disposte a condizione che sia riservato almeno il 50% alle assunzioni tramite concorsi pubblici. In sostanza, le stabilizzazioni vengono equiparate alle progressioni verticali ed ai concorsi interni. Alla base di questa interpretazione non vi sono norme di diritto positivo, né il testo delle leggi finanziarie, ma i principi interpretativi fissati dalla Corte Costituzionale. Viene sostenuto che le stabilizzazioni determinano comunque una deroga al principio costituzionale del concorso pubblico: da qui l'imposizione del vincolo. Si deve evidenziare che questa tesi, sostenuta per la prima volta nello scorso autunno, non ha trovato conforto nelle sentenze fin qui emesse, anzi il suo contenuto è implicitamente rigettato dalla sentenza n. 125/2008 del TAR di Lecce. Questa decisione ritiene che le stabilizzazioni debbano essere considerate pienamente legittime rispetto al dettato costituzionale. Infatti, con questa pronuncia è stato rigettato il ricorso presentato da soggetti utilmente collocati in graduatoria rispetto alla scelta di una ASL di riservare tutti i posti alla stabilizzazione dei precari. Alla base di questa decisione la considerazione che siamo nell'ambito di uno spazio in cui il legislatore può legittimamente esercitare la sua discrezionalità e che le stabilizzazioni, oltre alle esigenze sociali da cui scaturiscono, tengono conto della specifica ed elevata professionalità posseduta in via presuntiva dai soggetti interessati a seguito del maturare di anzianità almeno triennale, che è il requisito minimo previsto dalla norma di legge.

Altri dubbi riguardano la individuazione della platea dei lavoratori subordinati a tempo determinato che possono essere stabilizzati. Le norme delle leggi finanziarie 2007 e 2008 hanno definito la necessità che essi siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio allo 1 gennaio del 2007 ed avere maturato a tale data una anzianità almeno triennale,

b) essere in servizio allo 1 gennaio del 2007 e maturare la anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;

c) essere stati in servizio per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio;

d) maturare la anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

Molti i dubbi sulla applicazione delle norme: il quinquennio precedente entro cui calcolare il maturare della anzianità triennale è quello che si è concluso nel 2007 ovvero si sposta di 1 anno a seguito delle norme dettate dalla legge finanziaria 2008, cioè è il quinquennio 2002/2007 o è diventato quello 2003/2008? L'anzianità deve essere necessariamente maturata solo all'interno dello stesso ente ovvero possono sommarsi anche periodi di anzianità presso amministrazioni diverse? I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività finanziate da altre PA, in particolare per quelle finanziate dalla Unione Europea e/o dal Fondo per le aree sottoutilizzate, sono stabilizzabili? E' possibile sommare, al fine della maturazione del requisito della anzianità triennale, i periodi prestati come cococo e quelli prestati come lavoro subordinato?

I dubbi di maggiore rilievo sono quelli sulla stabilizzazione dei cococo. Il comma 94, lettera b), dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 prevede la possibilità che essi siano inclusi nei programmi di stabilizzazione se in possesso dei requisiti previsti: essere in servizio allo 1 gennaio 2008, avere a tale data maturato una anzianità di attività lavorativa almeno triennale nel quinquennio precedente al 28 settembre 2006, avere maturato tale anzianità alle dipendenze dello stesso ente. La norma prevede anche, il che è fonte dei dubbi interpretativi, che queste assunzioni siano effettuate fermo restando quanto stabilito dal comma 560 della legge finanziaria 2007. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Ragioneria Generale dello Stato ed il Ministero dell'Interno ritengono che i cococo siano perciò stabilizzabili a tempo indeterminato solo attraverso concorsi pubblici in cui, ai sensi del comma 106 dello stesso articolo 3, gli enti possono valutare la loro anzianità triennale come cococo alla stregua dei periodi svolti come lavoratori subordinati. Ed ancora, tesi più recente del Dipartimento della Funzione Pubblica, che essi siano assunti a tempo determinato sulla base delle previsioni del comma 560 della legge finanziaria 2007 e che tale assunzione non sia soggetta ai vincoli posti alle assunzioni flessibili, cioè la durata massima trimestrale o stagionale etc. L'Anci e l'Upi ritengono tali interpretazioni ambedue eccessivamente restrittive: a loro avviso i cococo possono essere stabilizzati a tempo indeterminato se in possesso dei requisiti della anzianità triennale maturata presso l'ente e dell'essere in servizio allo 1 gennaio 2008, previo concorso pubblico.

LE CERTEZZE

Vediamo le certezze nella interpretazione. In primo luogo, sulla base delle prime sentenze emesse, è stato precisato che non esiste un diritto soggettivo alla stabilizzazione, perché essa è una possibilità discrezionale offerta alle Pubbliche Amministrazioni.

Un secondo punto di chiarezza è costituito dal fatto che il requisito della anzianità triennale maturata nell'ultimo quinquennio costituisce un principio di carattere generale.

Un terzo ed ultimo aspetto altrettanto chiaro é che la stabilizzazione può essere disposta solo si è superata una prova concorsuale che deve essere stata pubblica al momento della assunzione a tempo determinato o che può essere riservata agli stabilizzabili nel caso in cui ciò non sia avvenuto. L'unica deroga è costituita dal fatto che le assunzioni siano state disposte sulla base delle procedure previste da norme di legge: le assunzioni dei dipendenti per i quali è previsto solo il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e quelle cd obbligatorie.

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