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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
11/06/2008

Il tetto alla spesa per il personale (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Il rispetto del tetto di spesa per il personale costituisce un vincolo di grande rilevanza: le amministrazioni e gli operatori non devono essere tratti in inganno dalla assenza di specifiche sanzioni per gli enti inadempienti e quindi sottovalutarle, come spesso capita per le norme che non sono accompagnate dalla previsione di conseguenze negative. Peraltro si deve considerare che ciò non è più pienamente vero: infatti il recente contratto del personale del comparto regioni ed enti locali introduce una specifica penalizzazione per gli enti che non hanno rispettato nell'anno 2007 il tetto di spesa per il personale, inibendo loro la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate. Siamo cioè in presenza di una chiara indicazione a che le amministrazioni mettano sotto controllo non solo le dinamiche complessive della spesa e delle entrate -risultato che viene raggiunto attraverso i vincoli dettati dal patto di stabilità-, ma anche la specifica voce del costo del personale. Occorre considerare che questa norma ha un carattere vincolante, il che è sottolineato dal fatto che la legge finanziaria 2008 disciplina le condizioni che consentono, motivatamente, alle amministrazioni locali di derogare dai suoi vincoli.

LA NORMATIVA

La spesa per il personale non deve superare quanto sostenuto allo stesso titolo dall'ente nell'anno precedente. Tale norma non è ripresa dalla legge finanziaria 2008, ma continua a valere quanto previsto per gli enti locali soggetti al patto di stabilità dal comma 557 della legge finanziaria 2007 e, per gli enti non soggetti al patto, dal comma 562 della stessa norma.

Negli anni passati sono stati avanzati numerosi dubbi sulla legittimità delle disposizioni che limitano il tetto di spesa per il personale: è stato sostenuto che tali disposizioni limitano significativamente l'autonomia delle amministrazioni locali, autonomia che la Costituzione -in particolare dopo la riforma del titolo V- ha assunto come un valore assai rilevante. Questi dubbi sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che è più volte intervenuta con chiarezza ed univocità, al punto che possiamo oggi parlare di una interpretazione consolidata. Essa chiarisce che le norme di legge nazionale possono fissare un tetto complessivo per la spesa che le regioni e degli enti locali sono chiamate a sostenere per il proprio personale. Siamo, infatti, nell'ambito dei poteri di coordinamento della finanza pubblica. Questa stessa motivazione legittima anche l'intervento per garantire il rispetto del patto di stabilità, legittimità che è ulteriormente sostenuta per questo aspetto dalla riserva riconosciuta in favore della legislazione nazionale della applicazione dei vincoli derivanti dagli accordi comunitari. Ciò che il legislatore statale non può fare, ci ha detto ripetutamente la giurisprudenza della Consulta, è il porre vincoli analitici al modo con cui le amministrazioni locali devono garantire il rispetto del tetto di spesa per il personale: infatti sono state giudicate illegittime le norme del DL n. 168/2004, nella parte in cui avevano imposto agli enti locali il taglio delle spese per le collaborazioni; quelle delle leggi finanziarie 2003 e 2004, nelle parti in cui imponevano autoritativamente limiti alle assunzioni di personale; e quelle della legge finanziaria 2006, nella parte in cui vieta il ricorso al viaggio aereo in classe turistica per il personale di regioni ed enti locali.

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno più volte chiarito che il tetto di spesa per il personale è quello che l'ente avrebbe dovuto rispettare nell'anno precedente. Quindi, se nel 2006 il vincolo del contenimento della spesa per il personale entro il tetto del 2004 diminuito di almeno lo 1% non è stato rispettato, nel 2007 non si deve fare riferimento a tale spesa, ma a quella massima consentita per restare entro l'ambito previsto dalla norma. Se sono stati invece conseguiti risparmi più elevati si può fare riferimento al tetto di spesa più elevato che si sarebbe potuto raggiungere restando nell'ambito previsto dalla norma.

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che gli enti non soggetti al patto di stabilità non devono considerare i maggiori oneri derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che gli enti soggetti al patto di stabilità devono utilizzare il metodo stabilito per il calcolo della incidenza di queste spese sul patto sul patto di stabilità: escludere da tale spesa l'incremento nella misura dello 2,46% e dello 0,39%, cioè in misura pari al 2,85%; la parte residua determina oneri aggiuntivi in termini di spesa per il personale.

Nella determinazione del tetto di spesa si deve fare riferimento ai criteri dettati dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, criteri che sono sostanzialmente ripresi dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, nella definizione del contenuto della relazione che deve essere resa dai revisori dei conti alle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile. E' infine stato chiarito dalla stessa, nel parere dello scorso 31 marzo, che la spesa per le assunzioni dei disabili continuano ad essere escluse, a condizione che siano effettuate per coprire le soglie minime obbligatorie.

LE CONSEGUENZE SUL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

L'importanza che assumono le disposizioni sul rispetto del tetto di spesa per il personale sono sottolineate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto regioni ed enti locali dello scorso 11 aprile. L'articolo 8, per come riformulato sulla base delle indicazioni dettate dalla Corte dei Conti, subordina infatti la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate, sia per la parte variabile che per quella stabile, al possesso dei seguenti 3 requisiti che gli enti devono avere raggiunto nei conti dell'anno 2007:

1) avere rispettato il patto di stabilità,

2) avere rispettato il vincolo del non aumento del tetto di spesa per il personale;

3) raggiungere i risultati di virtuosità previsti nel rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti.

Ricordiamo, come ha chiarito l'Aran, che tale articolo è stato riformulato in modo da recepire le indicazioni della Corte dei Conti, che per queste ragioni aveva negato la certificazione dei costi. E' evidente la finalità: restringere il numero di enti che possono utilizzare questa opportunità per aumentare il fondo per le risorse decentrate, quindi il salario accessorio del proprio personale.

Sicuramente i criteri scelti possono essere giudicati opinabili, anche perché il personale non ha nessuna possibilità di incidere su di essi, il che può essere riferito a qualunque criterio venga scelto: il contratto ha scelto questi per marcare che le condizioni di virtuosità delle amministrazioni che utilizzano questa norma devono essere effettive ed acclarate su tutti i versanti.

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