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Quesiti

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Il nostro Comune si è avvalso, nell’anno 2007, dell’opera di un professionista (non titolare di diploma di laurea ma iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro, dei ragionieri commercialisti e dei revisori contabile) specializzato in materia di fiscalità degli Enti Locali e destinatario di incarichi di consulenza, sin dall’anno 1998, da parte di diversi Comuni. In particolare, le prestazioni professionali hanno riguardato la gestione della contabilità fiscale (registrazione delle fatture IVA ad esigibilità immediata e differita con relative operazioni di liquidazione mensile), la compilazione degli elenchi clienti e fornitori, la predisposizione della dichiarazione IVA ed IRAP con relativa trasmissione telematica, il controllo e la trasmissione telematica mensile del D.M.A., il controllo formale e sostanziale dei Modelli Cud, il controllo formale e sostanziale della parte fiscale e previdenziale del Modello 770 e la trasmissione telematica delle deleghe irrevocabili di pagamento (Mod. F24). Tale professionista ha, nell’espletamento del suo incarico, collaborato, inoltre, con il personale dell’Ente per la predisposizione della “dichiarazione salari” da inoltrare all’Inail ed assistito lo stesso personale sulle problematiche fiscali e previdenziali inerenti la figura degli amministratori, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori coordinati e continuativi. Il Comune ha qualificato il descritto incarico professionale come esternalizzazione di servizi con affidamento diretto (considerato che il compenso erogato era inferiore ai 20.000 euro), ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice degli appalti, e non come attività di consulenza, in quanto esso non consisteva nell’emissione di pareri o di simili attività cognitive ma nello svolgimento di un’attività consistente nella prestazione di servizi ed assistenza fiscale per adempimenti imposte ex lege. Tutto ciò premesso, alla luce delle disposizioni in materia di incarichi professionali da parte degli Enti Locali contenute nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 76, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ( ) e della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 263/2008, intervenuta sulla distinzione tra lavoratore autonomo e appalto di servizi, si pongono i seguenti quesiti: 1) il Comune, per l’anno 2008, deve inquadrare l’incarico conferito al medesimo professionista come esternalizzazione di servizi (in forza dell’art. 125, comma 11, del codice degli appalti) o come incarico professionale da sottoporre, quindi, alle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come novellato dalla Legge finanziaria 2008. Sul punto, si evidenzia, che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha stabilito che l’incarico professionale si configura come prestazione d’opera (artt. 2222-2228 del codice civile) e, quindi, non rientrerebbe nell’ambito applicativo della disciplina degli appalti pubblici. 2) se l’attività lavorativa prestata dal professionista deve essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il Comune può legittimamente conferire il descritto incarico ad un professionista iscritto ad un ordine professionale, quale quello dei consulenti del lavoro, dei ragionieri commercialisti e dei revisori contabili, ma che non è in possesso di un titolo di diploma di laurea.

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