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FISCO E TRIBUTI
07/04/2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 marzo 2006

Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione

agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione

della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto

l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del

decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del

modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni

indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per

gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e per quelli per i

quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni,

sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso e sia sotto quello

della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al

pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa

dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la

contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante

l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, recanti disposizioni relative all'individuazione della

competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli

organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o

provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso

decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa

competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di

dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

(ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e di quelli

per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate

modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli

immobili (ICI) per l'anno 2005 deve essere redatta su stampato

conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm

30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione,

oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati

identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la

seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad

eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili

dichiarazione per l'anno 2005» che e' in colore azzurro pantone 311

U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano,

rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»;

«copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il

contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero

di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita

dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero

dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere

utilizzati purche' vengano rispettate in fase di stampa le

caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da

altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le

caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino

l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli

estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da

utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a

striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia

ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro

solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve

essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo

del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della

presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di

trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti

requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti

per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica

realizzata utilizzando il colore nero;

conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con

il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi

e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi

occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro

i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,

esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,

possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a

pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel

comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente

ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi

precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne

cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate

nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione

meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo

di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque,

garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.

2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea

compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al

comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le

stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano

l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio

deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e

non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono

essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo

meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono

essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la

predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione

mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi

del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata

mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o

prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale,

anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite

spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI

2005», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,

indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo

lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con

certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni,

sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il Capo del Dipartimento: Ciocca

Download: >> MODELLO ED ISTRUZIONI ICI

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