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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
12/05/2003

Importante sentenza della Corte di Cassazione relativa ai limiti del principio di scorrimento

La Corte di Cassazione con sentenza n.3252/2003 ha chiarito che quando si verifica una vacatio in organico in un ente pubblico, dovuta ad esempio al trasferimento ad altro incarico di un dipendente, non deve essere applicato automaticamente il principio dello scorrimento della graduatoria riferita al concorso espletato per la copertura di tale posto di lavoro.

Pertanto la Suprema Corte ha specificato che se l’amministrazione interessata non ha in concreto la necessità di coprire il posto lasciato scoperto, non potrà essere invocato il principio relativo allo scorrimento della graduatoria. Tale diritto può soltanto essere vantato qualora l’amministrazione interessata dovesse decidere la copertura del posto lasciato vacante tramite l’assunzione di nuovo personale.

Nulla invece può la persona interessata a ricoprire il posto lasciato vacante tramite scorrimento della graduatoria, qualora l’amministrazione comunale decida di ricoprire il posto lasciato vacante trasferendo a ricoprire tale incarico un soggetto già dipendente dell’amministrazione interessata.

GIULIO D’IMPERIO

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