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LAVORI PUBBLICI
25/09/2006

Responsabilità della PA intesa come apparato solo per colpa grave - Conflitto di interesse nella pa

Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI

Poiché non c’è colpa grave, non c’è risarcimento. Le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite: non è quindi corretto che partecipi in Ati , ad una procedura pubblica, una Società che risulta essere socio di minoranza di una S.r.l., a cui la stessa amministrazione appaltante ha affidato consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione del bando e assistenza tecnica nella verifica della gestione - garantita per tutta la durata del contratto (Consiglio di Stato, n. 5444 del 19 settembre 2006)

Giurisprudenza richiamata e correlata:

Il consiglio di Stato (n. 32/2005) sancisce una svolta nel criterio della colpa (solo grave) della pa come apparato ( e quindi non solo del singolo dipendente norma del dpr n. 3/1957 a seguito di attività materiale) nella responsabilità civile terzi per perdite patrimoniali (lesione di interessi legittimi a seguito di attività provvedimentale illegittima) Responsabilità civile extracontrattuale della pa per attività provvedimentale: inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante ovvero esclusione per colpa lieve! (Consiglio di Stato, n. 32 del 10 gennaio 2005)

Il supremo giudice amministrativo stabilisce i criteri per l’accertamento del requisito dell’elemento soggettivo, nella fattispecie di responsabilità dell’amministrazione, per attività provvedimentale illegittima: dolo e colpa grave! Esistono due modelli di tutela risarcitoria: reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente (forma “surrogatoria”) ; quest’ultima soluzione varia a seconda che il criterio di aggiudicazione sia stato quello del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Consiglio di Stato, n. 478 del 15 febbraio 2005)

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