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LAVORI PUBBLICI
02/11/2006

Le decisioni della Corte di Cassazione

Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI

LAVORO PUBBLICO - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI INCIDENZA SULLO STATUS DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI PERSONALE A.T.A.

Le Sezioni Unite ribadiscono il principio consolidato in ordine al riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) : giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, ciò costituendo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum".. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 15904 del 13 luglio 2006)

RISARCIMENTO DANNI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida per eccesso di velocità, dichiarato illegittimo ed annullato, può dar luogo al risarcimento del solo danno patrimoniale effettivamente subito dall'utente, che deve comunque essere allegato e provato, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno esistenziale alla persona. (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 17680 del 4 agosto 2006)

CONTRATTO IN GENERALE - NULLITA’ - CONTRATTO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPRENDENTE OPERE IN CEMENTO ARMATO CONCLUSO DA UN GEOMETRA - ILLEGITTIMITA' - DIRITTO AL COMPENSO - ESCLUSIONE

La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 17028 del 26 luglio 2006)

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