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LAVORI PUBBLICI
08/01/2007

Termine perentorio per la presentazione della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale

Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI

È indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, assegnato alla impresa aggiudicataria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1° quater L. n. 109 (ora art. 48 del decreto legislativo 163/2006) , abbia natura perentoria, come può desumersi sia dal tenore letterale della norma che dalla sua “ratio”: la formulazione della norma secondo cui, mancando la prova nei dieci giorni previsti, <>, sembra porre chiaramente un limite invalicabile alla possibilità di un adempimento tardivo (Consiglio di Stato, n. 7948 del 27 dicembre 2006).

Giurisprudenza richiamata e collegata -

L’”autocertificazione” è legittima solo nella fase di partecipazione alla procedura pubblica: esclusa nella fase procedimentale del controllo! (Consiglio di Stato, n. 6768 del 9 dicembre 2002) Escussione della provvisoria: legittimo il ricorso autonomo rispetto all’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, n. 2190 del 29 aprile 2003).

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