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LAVORI PUBBLICI
04/06/2007

"Appalti news" n.13/2007

Anno I - Numero 13/2007

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Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali

www.acselweb.it

appalti-news

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La tutela dell’interesse procedimentale si realizza nella reintegrazione in forma specifica

Appare logico che la richiesta risarcitoria sia esaminabile al di fuori di una pronuncia di annullamento, formulata, secondo i casi che possono presentarsi in concreto, in termini ipotetici e virtuali, e quindi processualmente incidentali, laddove si ritenga non suscettibile di ulteriore vigenza il provvedimento in origine impugnato, ovvero formulata in via di statuizione principale, laddove l’effetto demolitorio sia in concreto ancora utilmente incisivo sull’assetto sostanziale. (Consiglio di Stato con la decisione numero 2590 del 22 maggio 2007) lo trovi nel file C.St. 22.05.2007 n. 2590.doc

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Il giudice amministrativo è competente in materia di revisione dei prezzi nei contratti d’appalto di durata

La scelta legislativa – art. 6 comma 19 L. 537/93- di affidare alla giurisdizione esclusiva del GA anche la materia della revisione dei prezzi nei contratti d’appalto di durata, non soltanto resiste agli interventi normativi successivi in materia di riparto di giurisdizione negli appalti – tant’è che tale scelta è espressamente confermata nel Codice dei contratti pubblici, v. art. 244 3° comma del d.lgs 163/06, ma è coerente anche sul piano costituzionale con le previsioni dell’art. 103 Cost., come peraltro evidenziato, ancorchè incidentalmente, dal giudice delle leggi nella nota sentenza 204/04 (Tar Puglia, Lecce con la sentenza numero 2025 del 25 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Puglia, Lecce, 25.05.2007 n. 2025.doc

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Il necessario superamento della prova di resistenza per determinare l’interesse a ricorrere

Il Giudice Amministrativo, in materia di valutazione dell’interesse a ricorrere in occasione di controversie, aventi ad oggetto selezioni pubbliche per la scelta del contraente dell’Amministrazione, non può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva, le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non sarebbe aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso; con la conseguenza che sarebbe inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica ove non emerga che l’impresa ricorrente risulterebbe aggiudicataria, in caso di accoglimento del gravame (Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 5681 del 25 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 25.05.2007 n. 5681.doc

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Per il sorteggio dei requisiti di ordine speciale, è perentorio solo il termine dei 10 gg per i partecipanti, mentre per l’aggiudicatario ed il secondo, decide la Stazione Appaltante

In assenza di una specifica disciplina sul punto da parte della lex specialis di gara, il responsabile del procedimento, in presenza di effettive esigenze di celerità, può sempre imporre all’impresa aggiudicataria il rispetto di un congruo termine perentorio per la presentazione dei documenti, attestanti il possesso dei requisiti di ammissione autodichiarati diversi da quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994, cioè può prevedere la fissazione di un termine più lungo di quello di 10 giorni, mentre il termine breve di 10 giorni, invece, potrebbe essere utilizzato, anche in assenza di un’esplicita disposizione della lex specialis di gara, nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non avesse già rispettato un termine ordinatorio, determinato mediante una richiesta precedente (Tar Basilicata, Potenza, con la sentenza numero 344 del 5 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Basilicata, Potenza, 05.05.2007 n. 344.doc

Giurisprudenza richiamata e correlata:

E’ solo nei confronti dei sorteggiati che l’articolo 10 comma 1 quater della L. 1009/94 s.m.i. impone un termine perentorio per la presentazione della documentazione comprovante il reale possesso dei requisiti speciali (rischio della garanzia provvisoria): nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo, il termine ( anche se debba essere o meno perentorio) deve essere indicato dal committente in virtu’ della discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione dei tempi tecnici di svolgimento ulteriore della procedura (Consiglio di Stato con la decisione numero 7758 del 29 novembre 2004) lo trovi nel file C.St. 29.11.2004 n. 7758.doc

L’art. 10, comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due momenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel bando di gara: uno perentorio per i sorteggiati, l’altro, solo, sollecitatorio nei riguardi del’aggiudicatario ed al concorrente che segue, a meno che diversamente non disponga la lex specialis di gara (Consiglio di Stato con la decisione numero 6003 del 27 Ottobre 2005) lo trovi nel C.St. 27.10.2005 n. 6003.doc

La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta all’aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all'amministrazione di imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento: la richiesta puo’ essere fatta anche via fax in quanto ciò che rileva è l'effettiva cognizione che l'interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione (Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 7610 del 14 luglio 2006) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 14.07.2006 n. 7610.doc

Al fine di poter ottenere una proroga al termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione attestante il reale possesso dei requisiti di ordine speciale, l’impresa sorteggiata deve dimostrare una situazione di scusabilità ovvero provare l’esistenza di un fatto oggettivo, e non soggettivo, che abbia dato ragione al ritardo (Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 9248 del 30 ottobre 2006) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli 30.10.2006 n. 9248.doc

È indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, assegnato alla impresa aggiudicataria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1° quater L. n. 109 (ora art. 48 del decreto legislativo 163/2006) , abbia natura perentoria, come può desumersi sia dal tenore letterale della norma che dalla sua “ratio”: la formulazione della norma secondo cui, mancando la prova nei dieci giorni previsti, <>, sembra porre chiaramente un limite invalicabile alla possibilità di un adempimento tardivo (Consiglio di Stato con la decisione numero 7948 del 27 dicembre 2006) lo trovi nel file C.St. 27.12.2006 n. 7948.doc

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Appalto per la forniture di arredi

Deve considerarsi illegittimamente esclusa un’impresa per non aver presentato i campioni richiesti in un unico plico e in un’unica busta assieme all’offerta economica (Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 4743 del 23 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 23.05.2007 n. 4743.doc

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In caso di insussistenza del requisito della regolarità contributiva, la revoca della aggiudicazione della gara ha perduto, per espressa e specifica disposizione di legge in merito, il proprio caratteristico carattere discrezionale

La stazione appaltante è tenuta per legge a procedere alla verifica della sussistenza del requisito sostanziale di partecipazione alla gara rappresentato dalla regolarità contributiva e quindi, in caso di riscontro negativo, a provvedere alla revoca della aggiudicazione eventualmente intervenuta nelle more, indipendentemente dal suo carattere soltanto provvisorio od invece già definitivo: la impresa partecipante alla gara deve conservare la correntezza contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione ( addirittura seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva" ). (Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 4779 del 23 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 23.05.2007 n. 4779.doc

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Un ricorso è inammissibile per carenza d’interesse se il suo accoglimento, comunque, non potrebbe cambiare la graduatoria

Gara per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: appare più che ragionevole che la Commissione abbia interpretato il Capitolato nel senso di attribuire un maggiore peso alle sedi già attive rispetto a quelle solo programmate e che, quindi, abbiano prefissato il criterio per cui mentre per 4/o più sedi attive spettavano 7 punti, per ciascuna disponibilità all’apertura si prevedeva l’attribuzione di punti 0,75; pertanto l’attribuzione di 3 punti per la valutazione della organizzazione del servizio sotto il profilo logistico (capitolato art. 5, p.a. 3) proposta dall’ATI ricorrente (per entrambi i lotti) risulta immune dai vizi (Tar Toscana, Firenze con la sentenza numero 766 del 18 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Toscana, Firenze, 18.05.2007 n. 766.doc)

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La revoca dell’attestazione SOA deve essere motivata in maniera dettagliata

Appalti di lavori: i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono esistere sin dal momento della partecipazione alla procedura di gara ed essere verificabili con esclusivo riferimento a tale momento, non essendo quindi suscettibili di dimostrazione o sanatoria postuma.: per cui, una volta revocata dall’Autorità di Vigilanza l’attestazione SOA che un partecipante ha presentato in una procedura ad evidenza pubblica, non resta alla Stazione Appaltante che prenderne atto adottando a sua volta, per evidenti esigenze di pubblico interesse, i provvedimenti di revoca (di aggiudicazione di gara ed ammissione di offerta) oggetto di contestazione (Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 4800 del 24 maggio 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma. 24.05.2007 n. 4800.dco

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La salvaguardia della salute dei pazienti giustifica l’annullamento di un’aggiudicazione

Il potere di annullamento d’ufficio, in autotutela, dell’aggiudicazione, anche dopo la stipula del contratto d’appalto, è ben possibile, in presenza di gravi ragioni di opportunità e di un interesse pubblico attuale, prevalente sull’affidamento, ormai consolidato, dell’aggiudicatario: ancor più nel caso in cui l’interesse pubblico concreto ed attuale, prevalente sulle aspettative della società ricorrente alla conservazione degli effetti dell’aggiudicazione, è rappresentato dalla salvaguardia della salute dei pazienti in terapia dialitica, di tale rilievo – attese la gravità delle conseguenze, potenzialmente derivanti dall’uso di acque non adeguatamente trattate – da giustificare il sacrificio dell’aspettativa giuridicamente qualificata, sorta nella sfera giuridica dell’aggiudicatario medesimo, per effetto dello stato d’avanzamento della procedura, sino alla conclusione dell’accordo contrattuale (Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 5687 del 25 maggio 2007 ) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 25.05.2007 n. 5687.doc

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Sulla pubblicità della fase di apertura dell’offerta economica.

Il codice dei contratti pubblici demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: la segretezza di alcune fasi è però imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara ma non è nemmeno trascurabile il rilievo che, in ogni caso, anche il valore della trasparenza amministrativa deve essere opportunamente coordinato con l’esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, ora vietati dall’articolo 1 della legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato con la decisione numero 2355 dell’11 maggio 2007) lo trovi nel file C.St. 11.05.2007 n. 2355.doc

Giurisprudenza richiamata:

In quali circostanze l’operato delle Commissioni può comportare violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara ad evidenza pubblica???? (Consiglio di Stato con la decisione numero 1427 del 18 marzo 2004) lo trovi nel file C.St. 18.03.2004 n. 1427.doc

Ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l’offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell’appalto concorso, o nel metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica (Consiglio di Stato con la decisione numero 2370 del 27 aprile 2006) lo trovi nel file C.St. 27.04.2006 n. 2370.doc

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Il parere della Corte dei Conti

La giurisdizione amministrativa contabile è completamente autonoma da quella del giudice ordinario in quanto i presupposti dell'azione erariale sono collegati al rapporto di servizio interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appartenenza e più specificamente alla violazione o meno degli obblighi di servizio con danni alle finanze della P.A.. (Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale con la sentenza numero 118 dell’ 11 aprile 2007) lo trovi nel file Corte dei conti seconda giurisdizionale centrale, 11.04.2007 n. 188.doc

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