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FINANZA E BILANCI
20/09/2007

PA – Pagamenti superiori ai 10mila euro: disposizioni

Ulteriori istruzioni applicative sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica (DPR n. 602/1973) sono state emanate del Ministero dell’economia. Nelle more dell’emanazione del previsto regolamento (comma 2, art. art. 48-bis del medesimo DPR), esigenze di semplificazione conducono a privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti, in capo al beneficiario, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro. Laddove dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.a., affinché possano ritenersi comunque soddisfatti gli obblighi di verifica. Circolare 4 settembre 2007, n. 29, Ministero dell’economia, Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 Settembre 2007 , n. 29

Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative.

Agli Uffici centrali del bilancio

presso le Amministrazioni centrali

dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria

presso l'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali dello

Stato

Ai revisori dei conti in

rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze

presso gli enti ed organismi

pubblici

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello

Stato - Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa.

In ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione

introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la

circolare n. 28 del 6 agosto 2007.

In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato

riferimento, il testo del menzionato art. 48-bis:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente

partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il

pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche

in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e,

in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la

circostanza all'agente della riscossione competente per territorio,

ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme

iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni

di cui al comma 1".

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del

citato art. 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato,

ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici

appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in

rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli

enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le

operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme

applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua

immediata operativita'.

Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare - per quanto

attiene alle modalita' di verifica della situazione del beneficiario

relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro - e' stata

ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra

l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve

disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal

beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'art. 47

"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Cio' posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti

prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunita' di diramare alcune

ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.

Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione

amministrativa, sulle presenti istruzioni si e' acquisita la

condivisione della societa' Equitalia S.p.a., soggetto cui e'

attribuita, ex lege e sull'intero territorio nazionale, la funzione

di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art.

3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge

2 dicembre 2005, n. 248).

Verifica e dichiarazione sostitutiva.

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino

all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonche' di

economicita' e celerita' amministrative conducono, senz'altro, a

preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva

rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della

riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali

inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

una o piu' cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari

almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento piu' idoneo, in

questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni

debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia

fissata dall'art. 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni

pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, si ritiene piu' rispondente alle esigenze di efficacia

dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate

procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio

della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalita'

indicate nella circolare n. 28/2007.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano

manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti,

l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva,

l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve

aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia

S.p.a., in modo di rispettare le finalita' perseguite dall'art.

48-bis.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che

l'Amministrazione procedente dovra' agire nel rispetto della

disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello

specifico, dunque, dovra' essere individuato il funzionario

responsabile al trattamento dei dati personali, nonche' uno o piu'

incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la

verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di

Equitalia S.p.a.

Affinche' possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica

nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste

di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.a.,

utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai

correlativi recapiti: posta elettronica:

rapporti.pa@equitaliaonline.it telefax + 39 0698958407/0698958404.

Pagamenti aventi carattere periodico.

Sempre con l'obiettivo di rendere piu' efficace e spedita l'azione

amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi

carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la

dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento

derivanti dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere

appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di

identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato

alla menzionata circolare n. 28/2007, puo' essere convenientemente

integrato come segue:

"Dichiara infine, che provvedera' a comunicare tempestivamente e

senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra

rappresentata".

Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo

esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando

cosi' all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola

dichiarazione dedicata - in presenza di contratti di locazione, di

somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni

continuative), di appalto di servizi.

Dichiarazioni sostitutive e modalita' di controllo.

Quanto alle modalita' da osservare per il controllo delle

dichiarazioni sostitutive acquisite, e' appena il caso di soggiungere

che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato

le prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000.

Ad ogni buon conto, detto controllo dovra' essere espletato,

ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della

dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e,

comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine

di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

In particolare, coerentemente con le finalita' di semplificazione

perseguite dal testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il

controllo delle dichiarazioni sostitutive dovra' risultare attuato

con modalita' campionarie, procedendo all'estrazione del campione in

modo da non compromettere le esigenze di operativita' della stessa

Amministrazione procedente, ne' quelle dell'Amministrazione

certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia S.p.a.

In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione e' rimessa

all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in

relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti

precisazioni operative costituiscono prime modalita' attuative della

normativa recata dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica n. 602 del 1973.

Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento

ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

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