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FINANZA E BILANCI
14/03/2008

Il patto di stabilità (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Importanti indicazioni operative sulla applicazione delle regole dettate dalla legge finanziaria 2008 in tema di patto di stabilità interno sono dettate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8/2008 dello scorso 28 febbraio. Viene in particolare chiarito che il concorso al raggiungimento degli obiettivi è previsto non per tutte le amministrazioni, ma solo per quelle che hanno avuto risultati mediamente negativi in valori di cassa nel triennio 2003/2005. Sono indicati in modo preciso gli oneri aggiuntivi che le amministrazioni soggette al patto di stabilità devono defalcare dal calcolo di questa cifra per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il vincolo del monitoraggio con cadenza trimestrale si applica a tutte le amministrazioni comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e si applicano specifiche sanzioni per le amministrazioni che non rispettano tale vincolo. Il bilancio preventivo deve essere approvato rispettando i vincoli derivanti dal patto.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

E' assai significativo che la presa di posizione della Funzione Pubblica si apra con la evidenziazione di alcune importanti premesse alla scelta contenuta nella legge finanziaria 2008. La prima è la sottolineatura che, anche sulla base delle indicazioni contenute nel DPEF, il legislatore ha scelto di non determinare nuovi oneri per la finanza locale, che quindi nel 2008 non è destinataria di nuove misure di taglio. La seconda premessa è che la norma cerca di dare risposta ai più importanti problemi applicativi che sono emersi nell'applicazione delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2007. Tali sono soprattutto la condizione degli enti che nel triennio 2003/2005 hanno registrato un saldo positivo di cassa e che ciononostante hanno dovuto migliorarlo; le limitazioni introdotte all'utilizzo dell'avanza di amministrazione e la situazione delle amministrazioni che hanno registrato significative entrate straordinarie derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

Viene inoltre ricordato che il contenuto delle nuove regole riprende le intese che sono state definite nell'intesa che il Governo ha raggiunto con le associazioni delle autonomie locali lo scorso 26 settembre 2007 ed il cui contenuto è stato trasfuso nella legge finanziaria. In tale intesa, in particolare, è stato definito che le amministrazioni con saldo positivo nel triennio 2003/2005 non devono migliorare la propria condizione, è stato ridotto l'obiettivo programmatico con la deduzione delle eccedenze dei proventi derivanti da alienazioni ed è stato deciso di adottare il criterio della cd competenza mista, che consente una maggiore flessibilità gestionale alle amministrazioni e permette di utilizzare facilmente l'avanzo di amministrazione.

I CRITERI GENERALI

L'obiettivo programmatico rimane fissato sulla base delle stesse regole in vigore, cioè negli anni 2008-2009 e 2010 i saldi devono essere eguali a quelli del triennio 2003/2005 corretti sulla base delle previsioni dettate dalla stessa legge. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo determina automaticamente il mancato rispetto del patto. Le modalità precise per il calcolo di tali obiettivi per i singoli enti sono disponibili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato.

Sono assai utili le indicazioni per la determinazione del saldo finanziario: assume un grande rilievo la considerazione che esso non deve comprendere né l'eventuale avanzo di amministrazioni nè il fondo di cassa. Non meno utili sono le indicazioni operative per il calcolo del concorso delle singole amministrazioni al raggiungimento degli obiettivi. Tale calcolo deve essere effettuato sulla base di procedure analiticamente indicate per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo nel triennio 2003/2005: Le amministrazioni con saldo finanziario di cassa medio positivo nel triennio 2003/2005 non sono tenute a raggiungere alcun obiettivo di miglioramento. Tali amministrazioni godono, se hanno anche valori positivi nelle entrate in conto capitale per l'apporto consistente di dismissioni di patrimonio mobiliare ed immobiliare, inoltre di un regime di particolare favore in termini di riduzione degli obiettivi programmati.

La circolare ricorda inoltre la possibilità offerta agli enti particolarmente "virtuosi" di chiedere la sostituzione del saldo misto con quello riferito in modo distinto alla competenza ed alla cassa.

LE INDICAZIONI ANALITICHE

La circolare mette in evidenza che sono rimaste inalterate le norme che dispongono la esclusione la esclusione delle spese di giustizia.

Viene inoltre ricordato il vincolo del monitoraggio trimestrale, adempimento che deve essere svolto da tutte le amministrazioni soggette al patto di stabilità e che deve essere effettuato con le modalità telematiche che saranno dettate in uno specifico Decreto, da adottare previa intesa da raggiungere in Conferenza Stato città ed autonomie locali. Fino alla sua emanazione non deve essere effettuata alcuna comunicazione. Gli enti inadempienti da tale obbligo sono equiparati a quelli inadempienti del patto e le amministrazioni che non comunicano la propria condizione di enti commissariati sono considerate soggette al patto stesso. Viene ricordato che si allunga al 2008 la esclusione degli enti commissariati nel 2004 e/o nel 2005 dai vincoli derivanti dal patto, mentre a tali amministrazioni per la parte sul personale si applicano le norme più favorevoli dettate per gli enti soggetti al patto. Da evidenziare che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato ricorda anche le sanzioni che sono previste per le amministrazioni inadempimenti.

LA SPESA PER IL PERSONALE

La legge finanziaria 2008 esclude espressamente dalla spesa utile per il calcolo del patto di stabilità i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali.

Questa cifra è così indicata: 2,46% per la retrodatatazione al febbraio del 2007 della data degli aumenti; 0,39% per il maggiore incremento a regime del costo del personale. Tale ultima cifra percentuale misura la maggiore crescita del costo del contratto rispetto a quanto stabilito dal contratto dei ministeri al fine di riconoscere anche negli enti locali l'aumento medio di 101 euro mensili.

Il calcolo deve essere fatto sul monte salari 2007. Esso risulta così composto: spesa per le retribuzioni lorde, oneri riflessi a carico del lavoratore ed Irap sulle retribuzioni lorde. Nella spesa per le retribuzioni lorde si devono includere sia la parte fondamentale che quella accessoria, mentre non si devono includere gli arretrati. Da evidenziare che, a differenza di quanto assunto dalla dichiarazione a verbale allegata alla ipotesi di contratto del 28.2.2008, viene previsto nel monte salari anche la voce Irap, mentre si conferma la esclusione dei buoni pasto, dell'assegno per il nucleo familiare etc.

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