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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
02/04/2008

Le Polizze Assicurative per gli amministratori e i dirigenti (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

La legge finanziaria 2008, all'articolo 3, comma 59, stabilisce la sanzione della nullità dei contratti di assicurazione con cui le Pubbliche Amministrazioni assumono a proprio carico gli oneri relativi alla copertura dei rischi che possono derivare in termini di responsabilità amministrativa e contabile dalla attività degli amministratori. I contratti di assicurazione che contengono clausole di questo tipo in essere alla data dello 1 gennaio 2008, cioè al momento di entrata in vigore della stessa legge finanziaria, cesseranno di avere efficacia dal prossimo 30 giugno 2008. L'inosservanza di queste disposizioni determina in capo agli amministratori ed ai beneficiari il maturare di responsabilità amministrativa che deve essere commisurata in una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi stabiliti in modo complessivo nel contratto.

L'ambito di applicazione di questa disposizione è stato chiarito nel parere UPPA n. 23 del 25 marzo 2008 "Interpretazione articolo 3, comma 59, legge finanziaria 2008 - contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali. E la sentenza della Corte dei Conti della Sicilia dello scorso 3 marzo ha evidenziato che già in precedenza erano da considerare illegittimi contratti di assicurazione di questo tipo anche nel caso in cui pongono a carico delle amministrazioni gli oneri connessi alla copertura dei rischi derivanti in termini di responsabilità amministrativa e/o contabile dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente.

IL PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Viene chiarito nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che le nuove disposizioni si applicano "direttamente ai soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo". Quindi esse sono dettate solo per gli amministratori.

Tale scelta legislativa non deve però indurre nell'errore di considerare ammissibile la possibilità di stipulare, con oneri a carico delle amministrazioni, polizze assicurative per la copertura della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e dei dirigenti, perché tale possibilità è già stata giudicata illegittima dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, poiché in tal modo "si tende a vanificare i principi di buon andamento".

Il parere dell'Ufficio per il Personale della Pubblica Amministrazione ci ricorda che la scelta di porre tali oneri a carico dell'ente fa venire meno la funzione di deterrenza per la quale è dettata la norma. Quindi siamo in presenza del fatto che le "polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici" sono da considerare alla stregua di scelte illegittime. E' quanto detta la pronuncia della Corte dei Conti del Piemonte n. 2 del 2008 con cui è stata giudicata inammissibile una richiesta di parere in questa materia in quanto "le sezioni della Corte di sono più volte pronunciate affermando l'illegittimità della stipula di tali polizze".

LA CORTE DEI CONTI DELLA SICILIA

Occorre inoltre ricordare la recente sentenza della Corte dei Conti della Sicilia del 4 marzo 2008 con cui sono stati condannati amministratori e segretari di un comune che hanno stipulato nel 1997 una polizza assicurativa di questo tipo. Innanzitutto questa sentenza precisa che la norma di legge contenuta nell'articolo 3, comma 59, della legge finanziaria 2008 ha "per un verso una valenza ricognitiva di un divieto già insito nel sistema e consacrato dalla costante ed uniforme giurisprudenza e per un altro verso una valenza innovativa e sanzionatoria (e come tale valevole solo per le fattispecie poste in essere dopo la sua entrata in vigore) che colpisce non solo gli autori dell'illecito, ma anche i beneficiari, con una sanzione che può arrivare fino a 10 volte il costo della polizza".

La Corte dei Conti della Sicilia inoltre precisa che la stipula di queste polizze denota sicuramente una colpa grave e nel caso degli amministratori non può eccepirsi la buona fede. Alla base di questa conclusione il riferimento al mandato, operando in tale ambito la distinzione tra i rischi sostenibili con oneri a carico delle amministrazioni e quelli assicurabili solo con oneri a carico degli amministratori e dei dirigenti, che sono i "rischi che riflettono gli interessi propri dell'ente stesso". In altri termini, tutto ciò che travalica il mandato amministrativo, ivi compresa l'ipotesi del conflitto di interessi con lo stesso ente, non può determinare oneri a carico delle amministrazioni. "Un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione, e come tale causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo", considerandosi tali anche questo tipo di polizze assicurative.

L'esimente della buona fede degli amministratori opera solo quando "la decisione sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica". Il che non matura nel caso delle polizze assicurative che coprono la responsabilità amministrativa e/o contabile.

LE NORME DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e la sentenza della Corte dei Conti della Sicilia rispettivamente ci ricordano infine che i contratti del comparto regioni ed enti locali sia dei dirigenti che del personale disciplinano questa materia.

Per i dirigenti l'articolo 54 del CCNL 2002/2005 disciplina la responsabilità civile ed il patrocinio legale, prevedendo la possibilità di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi professionali, con esclusione di quelli amministrativi, polizza che può coprire anche le spese legali dei procedimenti in cui il dirigente è chiamato in ragione della sua attività istituzionale e con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave.

Per i titolari di posizione organizzativa, prescrizione non estensibile al resto del personale, il CCNL cd code contrattuali, all'articolo 43 detta una norma analoga, prevedendo che le amministrazioni assumono a proprio carico "la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave".

In altri termini, cioè, anche le norme contrattuali escludono la possibilità per gli enti di assumere a proprio carico oneri per le polizze assicurative che coprono la responsabilità amministrativa e/o contabile.

Download: >> parere uppa

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