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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
08/05/2008

Il conferimento di incarichi di collaborazione per la Corte dei Conti (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

L'invio alle sezioni regionali della Corte dei Conti dei regolamenti adottati dagli enti locali in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca è finalizzato a rendere possibile l'esercizio di un controllo collaborativo. Le norme regolamentari non si applicano agli incarichi professionali, in quanto gli stessi entrano nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera; tra gli incarichi professionali vanno sicuramente compresi quelli di rappresentanza e patrocinio legale. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni contenute nella deliberazione 14 marzo 2008 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, legge 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza". La deliberazione è stata adottata con lo scopo dichiarato di omogeneizzare le forme di controllo che le singole sezioni regionali della Corte dei Conti sono chiamate ad esercitare in questa materia. In termini sostanziali si deve sottolineare che essa recepisce alcune preoccupazioni espresse dal Ministro per la Funzione Pubblica Luigi Nicolais rispetto a quanto enunciato da alcune sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, in particolare la sezione della Lombardia, sulla configurazione giuridica degli incarichi di collaborazione.

Da sottolineare che la pronuncia non si occupa dei nuovi e rafforzati vincoli di tipo pubblicitario a cui, sulla base delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2008, sono sottoposti gli enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

La deliberazione ricorda che gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono essere compresi in un programma votato dal consiglio. Tale programma deve fare riferimento agli obiettivi che lo stesso ente si è dato in termini più generali per la propria attività.

IL REGOLAMENTO

Tutti gli enti locali si devono, nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dare proprie disposizioni in tema di conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione: la loro adozione costituisce un vincolo per ogni amministrazione che, nella pratica quotidiana, si deve ritenere vincolato a darvi attuazione. La norma regolamentare deve anche contenere il tetto di spesa che le singole amministrazioni si danno. In premessa, la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti ricorda la necessità che queste disposizioni siano coerenti con le previsioni statutarie. Ed ancora evidenzia la necessità che la loro adozione sia preceduta da una apposita deliberazione da parte del consiglio che detterà i principi ispiratori di carattere generale a cui la giunta deve attenersi nella adozione del regolamento.

Il regolamento ha uno spettro assai ampio di applicazione: esso infatti deve disciplinare sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca che quelli di collaborazione. Esso deve assumere, come propri tratti caratterizzanti, la disciplina dettata dal legislatore, in particolare l'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del DLgs n. 165/2001 e 110 del DLgs n. 267/2000.

Esso deve contenere il tetto di spesa: tale scelta va operata sulla base di criteri di razionalità ed in rapporto alle dimensioni dell'ente. I suoi oneri devono essere poi contenuti nel bilancio annuale.

Rimangono al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento gli incarichi professionali, che sono sottoposti ai vincoli dettati dal DLgs n. 163/2006, cd codice degli appalti. Essi sono inquadrabili nell'ambito dell'appalto di servizi, tra cui viene espressamente compreso l'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio.

I PRESUPPOSTI

I presupposti per il conferimento degli incarichi esterni sono fissati dal legislatore, sulla base dei principi dettati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. In primo luogo, l'ente deve accertare la impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, formula che comprende sia la inesistenza della professionalità che la impossibilità di assegnare questo incarico a dipendenti dell'ente. Ed ancora, l'oggetto delle prestazioni deve corrispondere alle competenze dell'ente; esso deve inoltre rapportarsi ad obiettivi e progetti specifici e determinati. La prestazione deve avere una durata temporanea ed essere altamente qualificata, vincolo quest'ultimo oggi rafforzato dalla specializzazione universitaria. Devono essere determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso ed essere fissati i criteri di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore.

LE TIPOLOGIE DI INCARICO

Per la definizione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza il documento rinvia alle indicazioni dettate nella deliberazione n. 6/2005 adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti: per gli incarichi di studio si richiede la consegna di una relazione scritta, gli incarichi di ricerca presuppongono la definizione del programma da parte dell'amministrazione e le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere scritto. Siamo nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo o, più esattamente, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Gli incarichi di collaborazione differiscono radicalmente a secondo che siano finalizzati alla integrazione degli uffici di staff degli organi politici o al supporto della attività degli uffici. Nel primo caso essi sono conferiti intuitu personae direttamente dagli organi politici, sulla base dei criteri e dei limiti di spesa definiti dall'ente in sede regolamentare e la loro durata massima non può superare quella del mandato amministrativo del sindaco. La deliberazione evidenzia che rimangono fuori da questo ambito di applicazione gli uffici di staff degli organi politici, previsti negli enti locali dall'articolo 90 del DLgs n. 267/2000, in quanto la natura di questo rapporto deve essere inquadrata nell'ambito del lavoro subordinato.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione legati alla gestione ordinaria viene evidenziata la assoluta necessità di applicare criteri selettivi per la scelta dei collaboratori e di coordinare queste disposizioni con quelle dettate dalla legge finanziaria per le assunzioni a tempo determinato e per le stabilizzazioni.

Quanto alle cococo si evidenzia la necessità di applicare la stessa disciplina prevista per gli incarichi di collaborazione, soprattutto alla luce delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2008 che ne restringe, al pari di quanto previsto per le assunzioni a tempo determinato, l'ambito di applicazione, sulla base dei principi della autosufficienza delle organizzazioni e della applicazione del vincolo della elevata professionalità. Ed ancora si richiama il principio già affermato nella deliberazione n. 6/2005: se il loro contenuto è di studio, ricerca o consulenza si applicano le norme dettate per questo tipo di incarico.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Il regolamento adottato dagli enti sul conferimento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione deve essere inviato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti entro i 30 giorni successivi alla approvazione. Tale obbligo di trasmissione non ha effetti sulla efficacia delle norme regolamentari, che entrano in vigore subito dopo la emanazione, anche se non si deve ritenere che esso sia "fine a se stesso, ma deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni". Tali funzioni devono essere inquadrate nell'ambito del controllo collaborativo, formula che sintetizza l'attività che è svolta dalla magistratura contabile. In altri termini, le sezioni regionali della Corte dei Conti possono esaminare i regolamenti e suggerire modifiche al loro contenuto, suggerimenti che sono espressi nell'ambito dell'invito al riesame.

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