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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
18/06/2008

La Funzione Pubblica sulle assunzioni flessibili (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Due importanti chiarimento sulla applicazione delle norme dettate dalla legge finanziaria 2008 sulle assunzioni flessibili e sui requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali sono contenute in pareri emessi recentemente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni. In primo luogo, le nuove limitazioni non si applicano alle assunzioni effettuate dai piccoli comuni sulla base del comma 557 della legge n. 311/2004, finanziaria 2005. Ed ancora, i nuovi vincoli si applicano anche nel caso di rinnovo dei contratti di assunzione a tempo determinato ed il divieto di utilizzazione con altre tipologie contrattuali tocca anche i contratti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa. Sono queste le indicazioni contenute, rispettivamente, nei pareri n. 35 e 37 del 2008.

IL POSSESSO DELLA LAUREA

Tutti i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere in possesso del titolo di studio della laurea: l'assenza di tale requisito determina la impossibilità di vedersi conferito l'incarico, anche se solo a tempo determinato. Siamo dinanzi ad un requisito che non può essere sostituito, nell'ipotesi del conferimento dell'incarico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'essere in servizio nella categoria D e dall'avere maturato una significativa esperienza sulla base dello svolgimento di funzioni di titolare di posizione organizzativa presso lo stesso ente o dalle esperienze di lavoro svolte alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni.

Il parere della Funzione Pubblica preliminarmente ricorda che il vincolo del possesso del requisito della laurea da parte dei dirigenti è previsto per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni dal DLgs n. 165/2001, in particolare dall'articolo 28. Le disposizioni contenute in questa norma sono, per espressa indicazione contenuta tanto nel DLgs n. 165/2001 che nel DLgs n. 267/2000, applicabili anche agli enti locali, per i quali esse costituiscono norme di principio. Il che vuol dire che, nella propria autonomia regolamentare, le amministrazioni locali possono adeguarsi alle sue indicazioni con margini di autonomia, ma che sono comunque vincolate al rispetto delle sue indicazioni di fondo.

In modo espresso il dettato dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000, che ricordiamo essere la norma che consente di effettuare questo tipo di assunzioni, prescrive che occorre garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione dall'esterno quale dirigente a tempo indeterminato. Con il che si chiarisce che anche a queste assunzioni si applicano le stesse previsioni, che non sono dettate nel testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, ma in quelle generali per il lavoro pubblico.

Peraltro è questo l'orientamento più volte espresso dalla Corte dei Conti, che ha sottolineato il carattere assolutamente vincolante che possiede il requisito del possesso del titolo di studio della laurea per l'assunzione quale dirigente. In questo senso vedi la deliberazione n. 20/2006, la sentenza della sezione della Basilicata n. 3/2008 ed il parere n. 3/2003.

Per queste ragioni, nel giudizio del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche nel caso di assunzione a tempo determinato di dirigenti da parte degli enti locali ai sensi dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000, occorre rispettare il requisito del possesso della laurea. Ricordiamo che queste assunzioni sfuggono dai vincoli dettati dal nuovo testo dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001, contenuto nella legge finanziaria 2008, alle assunzioni a tempo determinato.

LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Il nuovo testo dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001 contiene forti limitazioni alla possibilità per tutte le PA di disporre assunzioni a tempo determinato. Tali vincoli sono stati dettati con lo scopo di eliminare la possibilità di nascita di nuovi fenomeni di lavoro precario. Per queste ragioni la durata massima delle assunzioni a tempo determinato non può di regola superare i 3 mesi o il periodo stagionale. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2008 ha chiarito che queste limitazioni non toccano i contratti di somministrazione, in quanto essi non possono dar luogo a nuovo precariato, visto che il rapporto è mediato dalla società di somministrazione, il che dovrebbe determinare la impossibilità di stabilizzare questi lavoratori.

Le nuove disposizioni vietano in modo espresso la possibilità di riutilizzare un lavoratore con la stessa o con altra tipologia contrattuale. Nell'ambito di tale divieto si devono considerare compresi anche il contratto di somministrazione ed il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. E' vero che questi due istituti sono al di fuori dell'ambito di applicazione dei nuovi vincoli alle assunzioni a tempo determinato, ma per la Funzione Pubblica essi sono considerati compresi nell'ambito di applicazione delle nuove limitazioni alla utilizzazione delle assunzioni flessibili, in quanto la formula legislativa precisa che non è consentita "in alcun caso" nessuna deroga.

Sulla base del comma 11 è prevista una eccezione alla durata delle assunzioni a tempo determinato per quelle necessarie per lo svolgimento di attività finanziate con fondi comunitari e/o provenienti dal fondo per le aree sottoutilizzate. Tale deroga ha una ampiezza notevole; essa riguarda infatti sia la durata temporale di questi contratti, sia il divieto di utilizzazione con altre tipologie contrattuali. I limiti sono dati dalla stessa norma e, cioè, principalmente il fatto che essa non è utilizzabile per fare fronte ad esigenze ordinarie dell'ente.

L'ultimo chiarimento riguarda l'ambito a cui si riferiscono il divieto di rinnovo e di utilizzazione con altre tipologie contrattuali: essi si riferiscono ai rapporti nati dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, cioè a quelli successivi allo scorso 1 gennaio. Per cui non vi è un divieto di rinnovo, fermo sempre restando il principio di carattere generale sulla durata massima di questi contratti, né di utilizzazione con altre tipologie contrattuali per i contratti che sono stati stipulati prima dello 1 gennaio 2008.

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