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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
12/05/2003

Chiarimenti del Ministero della Funzione Pubblica sulla mobilità del personale

In data 17 marzo 2003, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n.1440/9/SP con cui ha fornito utili chiarimenti in ordine alla mobilità del personale, così come previsto dall’articolo 7 della Legge n.3 del 16 gennaio 2003. Occorre ricordare che tale articolo ha avuto il merito di innovare quanto precedentemente disposto dal decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, integrando tale disposizione di legge con l’articolo 34-bis, riguardante la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 7 della L. 3/2003 si rende più agevole la ricollocazione del personale in disponibilità,oltre che del personale coinvolto in processi riguardanti la mobilità collettiva.

La suddetta circolare ha precisato che l’articolo 7 della L. 3/2003 non si riferisce alle ipotesi in cui il personale risulta essere in mobilità volontaria, così come previsto sia dall’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 che dai contratti collettivi.

In pratica con l’introduzione dell’articolo 34-bis si è voluto creare un collegamento tra le esigenze di assunzione delle pubbliche amministrazioni ed il personale che risulta essere in eccedenza.

Le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici non economici nazionali sono tenuti ad inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al Dipartimento della Funzione Pubblica; mentre le altre amministrazioni dovranno inviare le stesse comunicazioni alle strutture regionali e provinciali che si occupano di collocamento e politiche attive del lavoro.

Spetta a tali strutture dover verificare l’esistenza o meno di persone da dover assegnare, inviando le comunicazioni ricevute al Dipartimento della Funzione Pubblica che, a sua volta, ha il compito di accertare la presenza di personale da assegnare. Pertanto la circolare ha chiarito che il personale dipendente delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali ha la possibilità di essere ricollocato, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, anche a comparti diversi. I dipendenti in disponibilità dovranno essere assegnati entro 15 giorni dalla comunicazione.

Le amministrazioni potranno procedere all’invio delle procedure concorsuali dopo che sono passati due mesi dalla data in cui la comunicazione è stata inviata, fermo restando quanto disposto dall’articolo 39 della L.449 del 27 dicembre 1997 in merito al regime di autorizzazione delle assunzioni.

Tutte le assunzioni che verranno effettuate violando quanto disposto dall’articolo 34 bis del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’articolo 7 della L.3/2003, risultano a tutti gli effetti nulle di diritto.

GIULIO D’IMPERIO

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