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AMMINISTRAZIONE
21/06/2007

Linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/AUT/2007, depositata il 12 giugno 2007, ha approvato le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2006” e i questionari allegati (Questionario per le province; Questionario per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

LA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

nell’adunanza del 4 giugno 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’articolo 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 1 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la nota n. 1714 del 15 maggio 2007, con la quale il presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l’adunanza odierna;

Udito il relatore, presidente di Sezione Enrico Gustapane

DELIBERA

di approvare l’unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2006” e i questionari allegati (Questionario per le province; Questionario per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione e i questionari allegati, per i conseguenti adempimenti.

IL RELATORE

F.to Enrico Gustapane

IL PRESIDENTE

F.to Tullio Lazzaro

Depositata in Segreteria il 12 giugno 2007

***********************

1. Linee guida (rendiconto gestione 2006)

“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2006”

1. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato, con la deliberazione n. 6 del 27 aprile 2006, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, le linee guida e i questionari per la relazione sul bilancio di previsione 2006, che gli organi di revisione degli enti locali hanno inviato alle Sezioni regionali di controllo. La presente deliberazione approva le linee guida e i questionari per la relazione degli organi di revisione sul rendiconto della gestione 2006 delle province e dei comuni.

La relazione sul rendiconto 2006 attua la verifica sistematica della gestione del bilancio degli enti locali, poiché gli organi di revisione dovranno tenere conto delle notizie fornite nella relazione sul bilancio di previsione e delle osservazioni inviate dalle Sezioni regionali ai consigli comunali e provinciali per sollecitare l’adozione delle misure correttive.

L’anno scorso l’entrata in vigore della legge n. 266/2005 ad esercizio ormai concluso, non aveva permesso l’approvazione di due deliberazioni per la predisposizione delle relazioni degli organi di revisione, una per il bilancio di previsione e l’altra per il rendiconto: la Sezione delle autonomie aveva perciò dovuto limitarsi ad approvare le linee guida e i questionari sul rendiconto 2005.

Con la relazione sul rendiconto 2006, il controllo sulla regolarità finanziaria e contabile dei bilanci degli enti locali è attuato, per la prima volta, integralmente; le Sezioni possono, infatti, confrontare i programmi, contenuti nel bilancio di previsione, con le realizzazioni conseguite e, allo stesso tempo, verificare l’applicazione dei principi della “sana gestione finanziaria” e il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità.

2. Il rendiconto della gestione ha lo scopo di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari dell’ente locale; costituisce perciò la rappresentazione analitica delle attività svolte dagli amministratori per l’attuazione dei programmi e per l’assolvimento dei compiti istituzionali. Il rendiconto deve quindi permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, contenuti nel bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. La Sezione valuterà anche, a tale scopo, le osservazioni degli organi di controllo interno.

La relazione che l’organo di revisione dell’ente locale ha l’obbligo d’inviare alle Sezioni regionali, dopo l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale o provinciale, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia d’indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma della Costituzione, e di “ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione”. La legge permette che a questo contenuto minimo obbligatorio si possa aggiungere la richiesta di altre notizie utili all’esercizio del controllo delle Sezioni regionali. Per questo motivo, tenendo presente lo scopo della rendicontazione, i questionari allegati prevedono, fra l’altro, che gli organi di revisione dovranno segnalare se il rendiconto sia stato redatto secondo i modelli stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; dovranno attestare la verifica del rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 189 e 190 TUEL n. 267/2000 per la determinazione dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; certificare la verifica del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili; attestare l’aggiornamento dell’inventario dei beni.

3. Gli organi di revisione sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la loro relazione subito dopo l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale o provinciale. L’omissione o il ritardo ingiustificato dell’invio della relazione ostacolano l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente responsabilità dell’organo inadempiente. Le Sezioni fisseranno perciò un termine per l’adempimento, trascorso il quale, segnaleranno ai consigli comunali o provinciali gli organi che non abbiano ottemperato all’obbligo, per l’eventuale revoca del revisore, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, TUEL n. 267/2000.

4. Su ciascuna parte del rendiconto (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio: articoli 27, 28 e 29 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170) i questionari allegati contengono prospetti e domande che i revisori dovranno compilare e alle quali dovranno rispondere. Alcuni prospetti e domande sono dedicati alla spesa per il personale, per la sua rilevanza nella gestione.

Tabelle, prospetti e domande sono poi dedicati alle società partecipate e alle aziende, istituzioni, consorzi e fondazioni, costituiti dall’ente. Questi prospetti e quesiti hanno lo scopo di verificare le conseguenze sul conto del patrimonio della gestione delle società, aziende, istituzioni, consorzi e fondazioni.

Il controllo che le Sezioni regionali eseguono sulla base delle relazioni degli organi di revisione, riguarda la regolarità contabile e finanziaria della gestione e le “pronunce specifiche” emanate ai sensi dell’art. 1, comma 168, legge n. 266/2005, hanno come destinatari i consigli comunali o provinciali allo scopo di permettere ai medesimi di adottare le misure correttive necessarie per la tutela dell’equilibrio dei loro bilanci.

5. Come previsto dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11 del 7 luglio 2006, anche alla presente deliberazione sono allegati questionari distinti per le province, i comuni superiori a 5000 abitanti e quelli fino a 5000 abitanti. Il questionario per i comuni minori è stato predisposto in forma semplificata, in particolare, non contiene quesiti riguardanti il conto economico. Considerato, infatti, che l’art. 1, comma 164, della legge n. 266/2005 ha esentato i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti dalla redazione del conto economico, è sembrato opportuno non inserire per tutti i comuni minori quesiti riguardanti il conto economico, ritenendo sufficienti i dati del conto del bilancio e del conto del patrimonio. Ai questionari sono premesse alcune “Domande preliminari” per permettere agli organi di revisione di segnalare immediatamente le irregolarità più rilevanti.

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